Questo articolo rientra, a nostro parere, nella serie di ragionamenti - discussioni e approfondimenti in corso e in preparazione dll'incontro del 26 luglio al Ministero dell'Economia e Finanze.
Il regime speciale del porto di Trieste: strada di ingresso per belt and road? clicca qui per leggere l'articolo
Leggi documento
5 gennaio 2019
Il regime speciale del porto di Trieste: strada di
ingresso per belt and road?
Autore: Giovambattista Palumbo
La Cina ha investito nel Pireo ed è alla
ricerca di un canale di accesso per connettere velocemente le merci con il
resto d’Europa. La posizione geografica dell’Italia garantisce, del resto, ai
nostri porti un ruolo strategico. I cinesi lo hanno capito e stanno pensando di
creare nel Nord d'Italia un hub logistico europeo.
Premessa - Il governo italiano ha offerto ai cinesi una via complementare alla ferrovia, che Pechino ipotizza di costruire per collegare il porto greco del Pireo all’Europa attraverso i Balcani, e suggerito di sfruttare anche i sistemi portuali e ferrati già esistenti - e già pronti - come Trieste.
Il Silk Road Fund, fondo statale cinese da 40 miliardi di dollari, ha peraltro acquisito il 5% del capitale di Autostrade per l’Italia da Atlantia. E a breve dovrebbe poi diventare operativo il Sino-Italian co-investment fund, il fondo da 100 milioni di euro per il sostegno alle piccole e medie e imprese (italiane e cinesi) creato da Cdp e dalla China Development Bank.
In occasione del "Belt e and Road Forum" organizzato lo scorso anno dalla Regione Friuli Venezia Giulia con il Council for the promotion of international trade (Ccpit) e la China chamber of international commerce (Ccoic), i due enti governativi cinesi per la promozione del commercio e degli scambi internazionali, insieme alla Fondazione Italia Cina e alla Camera di commercio italo cinese, è stato del resto rilevato come il Friuli Venezia Giulia rappresenti per gli interlocutori cinesi un territorio strategico su cui indirizzare le proprie attività e investimenti.
Agevolare tali investimenti passa però senz’altro dalla definizione del regime giuridico-fiscale del Porto di Trieste.
Normativa speciale porto di Trieste - Con la sottoscrizione del Trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947, nell'allegato VIII e, in seguito, con il Memorandum di Londra del 1954, è stato riconosciuto e disciplinato il regime del Porto Libero di Trieste, attribuendogli lo status di Porto Franco internazionale, ovvero di zona extraterritoriale ed extradoganale.
I principi sanciti dal Trattato di pace del 1947 e dal Memorandum di Londra del 1954 vennero poi accolti nell'ordinamento giuridico italiano con i decreti del Commissario Generale del Governo n. 29 del 19 gennaio 1955 e n. 53 del 23 dicembre 1959.
Come peraltro evidenziato dalla Commissione Europea, nella Risposta E-006217/2012, l'allegato VIII del trattato di pace con l'Italia, del 10 febbraio 1947, al suo articolo 1 stabilisce che il porto di Trieste è un porto extra doganale.
L'articolo 5, co. 2, dell'allegato VIII dispone che, in relazione all’importazione o esportazione o transito nel Porto Libero, le autorità non possono pretendere su tali merci dazi o pagamenti altri che quelli derivanti dai servizi resi.
Infine, in conseguenza dell’art 1, commi 618 e 619, della Legge 22 dicembre 2014 n.190, in data 26 gennaio 2016, il Commissario di Governo della Regione Friuli Venezia Giulia ha decretato il trasferimento del regime giuridico internazionale di Punto Franco dal Porto Vecchio a 5 nuove aree individuate come da proposta formulata dall’Autorità Portuale di Trieste, conseguenti alle norme nazionali sulla sdemanializzazione, estendendo dunque i benefici del punto franco triestino ad alcune aree retro portuali.
Si evidenzia peraltro che la L. n. 19 del 1991 prevedeva l’istituzione di un Centro Finanziario Off-Shore nel Punto Franco di Porto Vecchio. La Legge 19/91, art. 3, comma 1 e 4, tuttora formalmente in vigore, dispone, tra le altre, che “Ai fini della promozione e dello sviluppo dell’attività finanziaria …, è istituito un Centro di servizi finanziari ed assicurativi ove operano filiali, sussidiarie affiliate di istituzioni creditizie, di società di intermediazione mobiliare, di società fiduciarie, di enti e società di assicurazione, di società finanziarie che raccolgono fondi sui mercati internazionali presso non residenti da utilizzare unicamente fuori del territorio dello Stato italiano con non residenti. … I soggetti operanti nel Centro per le attività che ivi svolgono non sono considerati residenti in Italia ai fini valutari e bancari; sono esclusi da obblighi di sostituzione relativamente ad imposte italiane …”. La legge è rimasta però poi inapplicata, causa la mancata emanazione dei decreti attuativi.
Conclusioni - riconoscimento area extradoganale sulla base del trattato di Parigi - E’ chiaro che poter sfruttare il regime di porto franco speciale potrebbe determinare un effetto di un moltiplicatore attrattivo di investimenti.
Sarebbe dunque necessario, prima di tutto, aver ben chiaro quale sia l’attuale regime vigente per il Porto di Trieste e se tale regime risponda già a tale obiettivo.
Come riconosciuto dalla dottrina e giurisprudenza, vi sono peraltro pochi dubbi che la normativa vigente ed applicabile non sia quella comunitaria, ma esclusivamente quella di cui al citato allegato VII del Trattato di Parigi del 1947, come infatti poi confermato dalla Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dal DLgs 169/2016.
Il Trattato CE e gli atti da esso derivati non sono infatti applicabili alle materie regolate dal Trattato di pace e dai suoi Allegati per la semplice ragione che è il medesimo Trattato CE a garantire, all'art. 234, la salvaguardia degli impegni pattizi precedentemente sorti. Per le aree portuali triestine vige dunque un regime giuridico più favorevole rispetto a quello previsto per le aree doganali «franche» ai sensi del diritto interno o comunitario.
Se questo è dunque l’attuale regime giuridico/fiscale per il Porto franco di Trieste, sussisterebbero già oggi le basi per un’area con un trattamento di estremo favore fiscale (ed in particolare doganale).
Premessa - Il governo italiano ha offerto ai cinesi una via complementare alla ferrovia, che Pechino ipotizza di costruire per collegare il porto greco del Pireo all’Europa attraverso i Balcani, e suggerito di sfruttare anche i sistemi portuali e ferrati già esistenti - e già pronti - come Trieste.
Il Silk Road Fund, fondo statale cinese da 40 miliardi di dollari, ha peraltro acquisito il 5% del capitale di Autostrade per l’Italia da Atlantia. E a breve dovrebbe poi diventare operativo il Sino-Italian co-investment fund, il fondo da 100 milioni di euro per il sostegno alle piccole e medie e imprese (italiane e cinesi) creato da Cdp e dalla China Development Bank.
In occasione del "Belt e and Road Forum" organizzato lo scorso anno dalla Regione Friuli Venezia Giulia con il Council for the promotion of international trade (Ccpit) e la China chamber of international commerce (Ccoic), i due enti governativi cinesi per la promozione del commercio e degli scambi internazionali, insieme alla Fondazione Italia Cina e alla Camera di commercio italo cinese, è stato del resto rilevato come il Friuli Venezia Giulia rappresenti per gli interlocutori cinesi un territorio strategico su cui indirizzare le proprie attività e investimenti.
Agevolare tali investimenti passa però senz’altro dalla definizione del regime giuridico-fiscale del Porto di Trieste.
Normativa speciale porto di Trieste - Con la sottoscrizione del Trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947, nell'allegato VIII e, in seguito, con il Memorandum di Londra del 1954, è stato riconosciuto e disciplinato il regime del Porto Libero di Trieste, attribuendogli lo status di Porto Franco internazionale, ovvero di zona extraterritoriale ed extradoganale.
I principi sanciti dal Trattato di pace del 1947 e dal Memorandum di Londra del 1954 vennero poi accolti nell'ordinamento giuridico italiano con i decreti del Commissario Generale del Governo n. 29 del 19 gennaio 1955 e n. 53 del 23 dicembre 1959.
Come peraltro evidenziato dalla Commissione Europea, nella Risposta E-006217/2012, l'allegato VIII del trattato di pace con l'Italia, del 10 febbraio 1947, al suo articolo 1 stabilisce che il porto di Trieste è un porto extra doganale.
L'articolo 5, co. 2, dell'allegato VIII dispone che, in relazione all’importazione o esportazione o transito nel Porto Libero, le autorità non possono pretendere su tali merci dazi o pagamenti altri che quelli derivanti dai servizi resi.
Infine, in conseguenza dell’art 1, commi 618 e 619, della Legge 22 dicembre 2014 n.190, in data 26 gennaio 2016, il Commissario di Governo della Regione Friuli Venezia Giulia ha decretato il trasferimento del regime giuridico internazionale di Punto Franco dal Porto Vecchio a 5 nuove aree individuate come da proposta formulata dall’Autorità Portuale di Trieste, conseguenti alle norme nazionali sulla sdemanializzazione, estendendo dunque i benefici del punto franco triestino ad alcune aree retro portuali.
Si evidenzia peraltro che la L. n. 19 del 1991 prevedeva l’istituzione di un Centro Finanziario Off-Shore nel Punto Franco di Porto Vecchio. La Legge 19/91, art. 3, comma 1 e 4, tuttora formalmente in vigore, dispone, tra le altre, che “Ai fini della promozione e dello sviluppo dell’attività finanziaria …, è istituito un Centro di servizi finanziari ed assicurativi ove operano filiali, sussidiarie affiliate di istituzioni creditizie, di società di intermediazione mobiliare, di società fiduciarie, di enti e società di assicurazione, di società finanziarie che raccolgono fondi sui mercati internazionali presso non residenti da utilizzare unicamente fuori del territorio dello Stato italiano con non residenti. … I soggetti operanti nel Centro per le attività che ivi svolgono non sono considerati residenti in Italia ai fini valutari e bancari; sono esclusi da obblighi di sostituzione relativamente ad imposte italiane …”. La legge è rimasta però poi inapplicata, causa la mancata emanazione dei decreti attuativi.
Conclusioni - riconoscimento area extradoganale sulla base del trattato di Parigi - E’ chiaro che poter sfruttare il regime di porto franco speciale potrebbe determinare un effetto di un moltiplicatore attrattivo di investimenti.
Sarebbe dunque necessario, prima di tutto, aver ben chiaro quale sia l’attuale regime vigente per il Porto di Trieste e se tale regime risponda già a tale obiettivo.
Come riconosciuto dalla dottrina e giurisprudenza, vi sono peraltro pochi dubbi che la normativa vigente ed applicabile non sia quella comunitaria, ma esclusivamente quella di cui al citato allegato VII del Trattato di Parigi del 1947, come infatti poi confermato dalla Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dal DLgs 169/2016.
Il Trattato CE e gli atti da esso derivati non sono infatti applicabili alle materie regolate dal Trattato di pace e dai suoi Allegati per la semplice ragione che è il medesimo Trattato CE a garantire, all'art. 234, la salvaguardia degli impegni pattizi precedentemente sorti. Per le aree portuali triestine vige dunque un regime giuridico più favorevole rispetto a quello previsto per le aree doganali «franche» ai sensi del diritto interno o comunitario.
Se questo è dunque l’attuale regime giuridico/fiscale per il Porto franco di Trieste, sussisterebbero già oggi le basi per un’area con un trattamento di estremo favore fiscale (ed in particolare doganale).
Nessun commento:
Posta un commento