giovedì 20 giugno 2019

SERTUBI : MADE IN ITALY PER FORNITURA TUBI IRAK

LA DOMANDA l’interesse della Jindall per Sertubi 

Trieste era quello di garantirsi il marchio made in 

Italy per concorrere a una gara di fornitura di tubi 

per l’Iraq ?

La risposta è affermativa. La Jindall ha acquisito lo stabilimento triestino Sertubi per ottenere il "made in Italy " che le era indispensabile per partecipare ad una gara di fornitura di tubi in Irak che richiede - a garanzia della qualità del prodotto - la denominazione made in Unione Europea o di uno dei Paesi.

Questa di seguito la documentazione che ci ha inviato il collaboratore di FAQ TRIESTE da Bruxelles, uno dei nostri esperti.





Interrogazioni parlamentari
3 maggio 2018 
E-002486-18
Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-002486-18
alla Commissione
Articolo 130 del regolamento
Isabella De Monte (S&D)



Oggetto:  Modifica regolamento delegato della Commissione European 2446/2015        
          La Sertubi Spam, rilevata dalla Jindal Saw Italia, si trova oggigiorno nell'impossibilità di apporre il marchio «made in Italy» sul prodotto finito dallo stabilimento di Trieste. Questo dovrebbe invece essere possibile nel caso in cui un semilavorato proveniente da un altro Paese — nel caso specifico, dall'India — venga sottoposto ad ulteriori lavorazioni in Italia o altre analoghe in UE.
In seguito all'entrata in vigore del regolamento delegato della Commissione europea n. 2446/2015, la dogana di Trieste ha ritenuto indebita l'apposizione del marchio «made in Italy» sui prodotti della Sertubi, impedendone quindi l'esportazione, dato che questo marchio è condizione sine qua non per onorare un contratto stipulato con l'Iraq.
Riteniamo che questa impossibilità causi un effetto sproporzionato sulla produzione italiana di detto prodotto ad esclusivo vantaggio di aziende extra europee.
Dobbiamo inoltre ricordare che il regolamento UE 2016/388, trattante l'antidumping, ha riconosciuto come ammissibili i prodotti della Sertubi Trieste.
Alla luce di quanto precede può la Commissione europea rispondere al seguente quesito:
Intende eventualmente, e in che modo, avviare una procedura atta a modificare il regolamento delegato n. 2446/2015, affinché le lavorazioni eseguite sul prodotto realizzato dalla Sertubi Trieste, o altre analoghe in UE, possano consentire l'apposizione del marchio «made in Italy»?

Interrogazioni parlamentari   
25 giugno 2018      
E-002486/2018(ASW)
Risposta di Pierre Moscovici a nome della Commissione
Riferimento dell'interrogazione: E-002486/2018


La Commissione non intende modificare l’allegato 22-01 del regolamento delegato (UE) 2015/2446(1) per i fini menzionati dall’onorevole deputata.
In mancanza di norme di origine non preferenziale armonizzate a livello mondiale, la determinazione dell’origine ai fini dell’apposizione del marchio di origine è effettuata in conformità alle norme pertinenti applicate dal paese importatore.
Nel caso descritto dall’onorevole deputata le merci devono essere esportate in Iraq e, secondo il contratto stipulato con il cliente iracheno, sul prodotto deve essere apposto il marchio «made in Italy». Le norme di origine non preferenziale applicabili a tal fine (se del caso) dovrebbero quindi essere quelle in vigore in Iraq, in quanto paese importatore. Nella situazione in oggetto non sono obbligatorie le disposizioni di cui all’allegato 22-01 del regolamento 2015/2446.
Inoltre, va osservato che l’apposizione del marchio sui prodotti è subordinata a un contratto privato. In virtù di questo fatto e ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3, del regolamento n. 952/2013(2), qualora le esigenze del commercio lo richiedano, un documento che prova l’origine può essere rilasciato in Italia conformemente alle norme di origine non preferenziale in vigore in Iraq o ad altri metodi di individuazione del paese in cui le merci hanno subito l’ultima trasformazione sostanziale.

(1)    Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).
(2)    Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).


Nessun commento:

Posta un commento