venerdì 1 marzo 2019

IL PUNTO SUL POSSIBILE ALLARGAMENTO DEL PORTO FRANCO DI TRIESTE



DELIMITAZIONE TERRITORIALE DEI  PUNTI FRANCHI  DEL PORTO DI TRIESTE

Il punto “franco” della situazione


Negli ultimi tempi, sembra di vivere in un contesto che, almeno per quanto si possa ricordare, appare completamente inedito. Il Porto di Trieste ha ripreso a macinare numeri importanti, finalmente si può dare ed avere lavoro, si pianificano (e realizzano!) investimenti infrastrutturali e, di pari passo, anche le varie espressioni amministrative dello Stato italiano, con i propri limiti ma altrettanti meriti, sono propense ad assecondare e supportare tali positivi sviluppi.

Ridondante ricordare l’epocale legislazione interministeriale sull’amministrazione dei punti franchi e il disciplinare di servizio per farli funzionare cui si è arrivati attraverso l’impegno congiunto - rarità in quel di Trieste - di tutta la comunità portuale e dell’Agenzia delle Dogane. Ma non dilunghiamoci troppo.

Il punto che vuole fare questo contributo è inteso come sprone a mantenere l’entusiasmo tangibile che si respira nei paraggi di Trieste, e che si sta man mano estendendo anche fuori dalla città: Fernetti, Monfalcone, Bagnoli, Cervignano...e non sembra ci sia alcuna intenzione di porre limiti a ulteriori passi.
Fin qui tutto bene, viene da dire. Chi potrebbe mai, salvo sparuti pasdaran di vere (o presunte) identità con particolari doti di arrampicata (di campanile), opporsi alla condivisione di lavoro e sviluppo?
In tutto questo lavorare, tuttavia, potrebbe essere utile tenere alcuni punti fermi per procedere con le idee chiare e senza perdere tempo prezioso in discussioni illusorie o fuorvianti. Il contesto storico ed economico non ce lo perdonerebbe e ne pagheremmo tutti lo scotto. 


Mi riferisco ai punti franchi del Porto di Trieste. Troppo spesso la stampa ne parla, positivamente certo, ma a volte in maniera impropria. Si va dalla convinzione che il nostro Porto sia “tornato” ad essere “franco” nel 2017 grazie al sopra citato decreto interministeriale, fino all’assunzione che non vi si paghino le tasse. Evidentemente non è ben chiaro il contesto storico e normativo del regime di Porto franco internazionale di Trieste, cosa su cui si potrebbe anche soprassedere data la particolarità – o meglio, unicità - della disciplina. Tratto che invece risulta meno comprensibile è la mancanza di approfondimento sulla differenza tra imposizione “fiscale” ed imposizione “daziaria”. Il Porto franco internazionale di Trieste gode del beneficio dell’extraterritorialità doganale, dunque le c.d. “tasse” (IRES, IRAP, IRPEF) vi si pagano né più né meno che nel resto del nostro Paese. Benché su tale aspetto ci sia da discutere, in primis sull’IMU, non è in questa sede che vogliamo approfondire tale questione.
Il punto che qui si vuole fare riguarda l’ubicazione territoriale dei punti franchi. Come detto, l’intento è chiarificatore, non contestativo né tantomeno rivendicativo di alcunché. Attenendosi al dato normativo, il contesto giuridico dei punti franchi afferisce al diritto pubblico internazionale. Parliamo del celeberrimo Allegato VIII al Trattato di pace di Parigi, firmato nel lontano 1947. E cosa prevede tale Trattato, che vincola l’Italia di fronte alla comunità internazionale ad avere un Porto franco internazionale a Trieste? Per chiarezza, la cosa migliore è riportare per intero le parti fondamentali del Trattato per quanto interessa in questa sede.

Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947
Allegato VIII - Strumento relativo al Porto Franco di Trieste

Articolo 1
1. Per assicurare che il porto ed i mezzi di transito di Trieste possano essere utilizzati in condizioni di eguaglianza da tutto il commercio internazionale e dalla Jugoslavia, l'Italia e gli Stati dell'Europa Centrale, secondo le consuetudini vigenti negli altri porti franchi nel mondo:
a) sarà creato nel Territorio Libero di Trieste un porto franco doganale, entro i limiti fissati o previsti dall'articolo 3 del presente Strumento;
b) le merci in transito per il Porto Franco di Trieste godranno libertà di transito, ai sensi dell'articolo 16 del presente Strumento.
2. Il regime internazionale del Porto Franco sarà regolato dalle disposizioni del presente Strumento.

Articolo 3
1. La zona del Porto Franco comprenderà il territorio e gli impianti delle zone franche del Porto di Trieste, entro i loro confini del 1939.
2. La creazione di zone speciali nel Porto Franco sotto la giurisdizione esclusiva di uno Stato qualunque è incompatibile con la figura del Territorio Libero e del Porto Franco.
3. Allo scopo tuttavia di soddisfare le speciali esigenze della navigazione jugoslava e italiana nel mare Adriatico, il Direttore del Porto Franco, a richiesta del Governo jugoslavo o di quello italiano, e su conforme parere della Commissione Internazionale prevista al successivo articolo 21, potrà riservare a favore delle navi mercantili battenti bandiera di uno o dell'altro dei due Stati, l'uso esclusivo di punti d'ormeggio in determinate parti della zona del Porto Franco.
4. Nel caso in cui sia necessario di allargare l'area del Porto Franco, ciò potrà farsi su proposta del Direttore del Porto Franco, con decisione del Consiglio di Governo e con l'approvazione dell'Assemblea popolare.

Memorandum of Understanding firmato a Londra nel 1954

 5. Il Governo italiano si impegna a mantenere il porto franco a Trieste in armonia con le disposizioni degli artt. da 1 a 20 dell’Allegato VIII del Trattato di Pace con l’Italia.

Legge 14 marzo 1977, n.73
Ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, nonché dell'accordo tra le stesse Parti, con allegati, dell'atto finale e dello scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975
Articolo 7
Alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato, il Memorandum d'Intesa di Londra del 5 ottobre 1954 e i suoi allegati cessano di avere effetto nelle relazioni tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia.

Nel 1939 i punti franchi erano ubicati, e lo sono tutt’ora, nel territorio della ex Provincia di Trieste, oggi UTI Giuliana. In base al combinato disposto delle norme sopra riportate, ed in particolare dei commi 1° e 4° dell’Articolo 3 dell’Allegato VIII, emerge chiaramente come essi non possano trovare collocazione, né per loro eventuale estensione né per loro spostamento, al di fuori di detto territorio. Infine, va precisato che la dicitura “confini del 1939” è legata alla situazione dell’epoca, e che future o futuribili modifiche dell’assetto istituzionale territoriale non avrebbero alcuna rilevanza sulla possibile ubicazione dei punti franchi del Porto di Trieste, dal momento che la disciplina pattizia internazionale cristallizza la loro collocazione territoriale allo stato di fatto dell’epoca in cui il Trattato è stato sottoscritto. Il testo del Trattato è volutamente tanto conciso quanto chiaro: è solo ed esclusivamente entro i limiti territoriali del 1939 che i suddetti punti franchi possono essere “allargati” ai sensi del comma 4.
Un ultimo accenno ai Trattati del 1954 e del 1975. Il primo si limita a rinviare all’Allegato VIII per quanto attiene la disciplina del Porto franco internazionale di Trieste. Il secondo dispone che, alla sua entrata in vigore, cessino di avere effetto le disposizioni del precedente Trattato del 1954, precisando che tali effetti riguardano le disposizioni del medesimo inerenti i rapporti tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia. Rimangono intatte le disposizioni del Trattato di Pace siglato a Parigi nel 1947, il quale disciplina non già i rapporti bilaterali tra i due Stati, bensì gli obblighi dell’Italia nei confronti di tutti gli Stati vincitori del secondo conflitto mondiale; tra questi, quello di mantenere il Porto franco internazionale di Trieste in osservanza delle modalità stabilite dall’Allegato VIII.

Questo è, in totale franchezza, il punto della situazione.

Cordialmente,

Franco



FAQTRIESTE : Ringraziamo Franco per l'intervento, collabora con il blog da tempo. Buon lavoro.

1 commento:

  1. Fisco-Dazi. Fondamentalmente si interviene suila riduzione dei dazi, sulla proroga dei tempi di corresponsione della imposte e sulla semplificazione di procedure interne e doganali.
    Quanto è esteso il porto? Mi piacerebbe che l'intera Regione fosse un ecosistema produttivo e logistici. E tutte le imprese che utilizzano i porti (Trieste, Monfalcone) avessereo le condizioni di favore Fisco-Dazi.Se, in prospettiva di medio periodo, tutti e 5 gli Interporti fossero soggetti ad ua'unica governance (con il trascinare qualche zona industriale) penso che la questione del regime franco diventerebbe assai interessante.

    RispondiElimina