mercoledì 23 novembre 2016

DECRETO SUL PAGAMENTO IVA NEI PORTI - AGGIORNAMENTO

Cerchiamo di far bene il nostro mestiere e quindi cerchiamo di seguire da vicino i temi che abbiamo sollevato. Visto il particolare "status" del Porto di Trieste era stato giusto segnalare sia il problema che si configurava per l'emendamento proposto sui porti italiani che approfondire le ricadute specifiche sullo scalo triestino, che non finiremo mai di ricordare è un Porto Franco Internazionale.



COMUNICATO DI CONFETRA FVG DI AGGIORNAMENTO SUL DECRETO IVA

La Camera, con 359 voti a favore e 166 contrari, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili (C. 4110 A/R) nel nuovo testo predisposto dalle Commissioni a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea. 

L'approvazione di un emendamento che ripristina l'assolvimento dell'IVA con il sistema delle reverse-charges, ha in parte mitigato gli effetti delle pesanti modifiche che il decreto fiscale aveva apportato alla normativa sui depositi IVA, in particolare per il loro utilizzo da parte degli importatori italiani. 

Tuttavia il ritorno al meccanismo dell'inversione contabile è però condizionato all’emanazione da parte del Ministro dell’Economia e Finanze, di un decreto disciplinante i
casi e le modalità: fino a che non sarà emanato tale decreto riteniamo che l’IVA dovrà essere comunque anticipata dal gestore del deposito in nome e per conto dell'importatore italiano.
Permane dunque il concreto rischio che molta clientela nazionale decida di far passare le proprie merci da altri porti comunitari, dove è possibile effettuare l'importazione della merce in base ad altre procedure ed assolvere successivamente agli obblighi IVA in Italia, sempre con il sistema delle reverse charges.

Confetra  Friuli Venezia Giulia ha già avuto modo di sottolineare come questo determinerà per lo Stato italiano una riduzione dei dazi incassati su dette importazioni. Inoltre è prevedibile che le merci attualmente instradate attraverso i porti regionali verranno ampiamente dirottate sul porto di Capodistria, con una significativa perdita di traffici.


Con tale prospettiva, Confetra Friuli Venezia Giulia desidera ringraziare il Consiglio Comunale di Trieste, che nella seduta di lunedì 21 novembre ha discusso una mozione urgente presentata in merito dal gruppo di Forza Italia, approvandola all'unanimità. 

Si confida che i rappresentanti regionali al Senato intendano fare proprio lo spirito di questa mozione e riescano a modificare ulteriormente il decreto fiscale, per ripristinare il regime del deposito IVA  anche a favore della clientela italiana, evitando le conseguenze negative di un provvedimento che vorrebbe essere anti-elusivo, ma di fatto diventa soppressivo del regime e antieconomico.

MOZIONE APPROVATA ALL'UNANIMITA' NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI TRIESTE DEL 21 NOVEMBRE 2016



MOZIONE URGENTE

OGGETTO: modifiche al regime doganale Decreto Legge n. 193 del 22/10/2016 – ricadute sul Porto di Trieste

PREMESSO che l’art. 50 bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 prevede che possano essere istituiti, ai fini dell’I.V.A., speciali depositi fiscali denominati "depositi IVA" per la custodia di beni nazionali e comunitari gestiti da parte di imprese esercenti magazzini generali munite di autorizzazione doganale, da quelle esercenti depositi franchi e da quelle operanti nei Punti Franchi.
La prerogativa attuale di tali depositi speciali è che un importatore italiano possa depositare negli stessi merci provenienti dai paesi extraUE senza pagamento dell'IVA durante tutta la durata del desposito e, solo all'atto dell'estrazione, delle merci assolva all’obbligo di pagamento dell’IVA mediante il meccanismo dell’inversione contabile cd. reverse charge. In questo modo l’importatore non versa materialmente l’IVA alla Dogana all’atto dell’estrazione delle merci ma, se dovuta (eccezione per esportatori abituali fino a concorrenza del plafond), la versa all’Erario all’atto della vendita delle stesse. Un’agevolazione non da poco conto per molti importatori che, contrariamente, sarebbero costretti ad anticipare l’IVA con conseguenze finanziarie negative.

VERIFICATO che a Trieste attualmente sono attivi n. 15 depositi I.V.A. su totali n. 24 depositi doganali e, annualmente, vengono effettuate n. 10.000 operazioni in depositi I.V.A. (con bolletta a zero cod. 45) su totali n. 168.000 importazioni per un totale imponibile di operazioni in deposito I.V.A. Di € 329.772.000,00  (IVA al 22% pari a € 72.549.697,00) su totale complessivo imponibile IVA di import pari a € 3.871.542.819,00 (dato anno 2015).
Di fatto le operazioni in deposito I.V.A. a Trieste rappresentano oltre il 5% del totale importazioni.

CONSTATATO che l’art. 4 comma 7 del Decreto Legge n. 193 del 22/10/2016 pubblicato in G.U. Il 24/10/2016, attualmente in attesa di conversione in Legge, prevede che, a decorrere dal 1 aprile 2017, l’estrazione delle merci dai depositi I.V.A. ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato italiano possa essere effettuata solo da soggetti passivi d'imposta agli effetti dell'I.V.A assolvendo al pagamento immediato ed effettivo dell’I.V.A.*

*Su una base imponibile calcolata sul corrispettivo o valore relativo all'operazione non assoggettata all'imposta per effetto dell'introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o più cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all'ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non già compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione.

ATTESO che l’IVA dovuta dal soggetto che procede all'estrazione, dal 1° aprile 2017, sarà versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito solidalmente responsabile dell'imposta stessa.
Il versamento sarà eseguito ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista, entro il termine di cui all'articolo 18 del medesimo decreto del mese successivo alla data di estrazione.

TENUTO CONTO che con l'entrata in vigore della nuova disposizione di legge l'importatore locale si troverebbe sempre con un’imposta I.V.A. a credito sulle merci estratte dai depositi I.V.A. dovendo attendere, per il recupero, la vendita delle stesse.*

* Eccetto esportatori abituali fino a concorrenza del plafond e utilizzatori  del credito doganale.

VALUTATO che il provvedimento in oggetto potrebbe portare quasi certamente ad una deviazione dei traffici da Trieste ad altri porti in cui l’agevolazione del reverse charge è praticabile, infatti, in un sistema aperto come quello della UE è possibile per le imprese importatrici italiane far transitare le proprie merci attraverso qualsiasi porto o aeroporto europeo e procedere alla loro importazione presso le dogane di qualsiasi paese europeo. 
Gli importatori italiani che si trovano nelle condizioni di dover pagare immediatamente l’IVA all’atto dell'estrazione delle merci dai depositi I.V.A, non potendo più utilizzare questa procedura, potrebbero far arrivare le loro merci in altri porti della UE (in particolare Capodistria, Rotterdam ed Amburgo) per poter utilizzare le procedure di importazione esistenti negli altri paesi comunitari che permettono di assolvere l’IVA nel paese destinazione finale in base al meccanismo delle “reverse charges”. Questo risulterebbe particolarmente facile e non impattante dal punto di vista dei maggiori costi di trasporto per tutti i clienti del porto di Trieste, che potrebbero deviare i loro traffici al vicino porto sloveno di Capodistria, utilizzando servi e trasporti sloveni, con conseguenti ingenti danni per l’economia e l’occupazione nel comune di Trieste.

ciò premesso e considerato il Consiglio Comunale

impegna il Sindaco
ad intercedere presso il MEF e in tutte le sedi più opportune affinché, all’atto di conversione del decreto legge in oggetto, venga eliminata la suddetta restrizione doganale o, in alternativa, che, considerata la stretta vicinanza del Porto di Capodistria, la norma non venga applicata nel Porto Franco e nei Punti Franchi di Trieste proseguendo con l’attuale procedura ex art. 50‐bis comma 6 del decreto‐legge 30 agosto 1993, n. 331.
Trieste, 15 novembre 2016


Roberto Cason                                     Francesco di Paola Panteca



I PRECEDENTI POST DI FAQ TRIESTE

COMUNICATO NAZIONALE CONFETRA SUL DECRETO IVA













IL DECRETO IVA E TRIESTE SPIEGATO DA STEFANO VISINTIN










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