venerdì 25 ottobre 2019

COME I TELEFONINI GARFIELD RIEMERGE L'EXTRATERRITORIALITA° DOGANALE PARTE TRE


Dell’extraterritorialità -doganale- dei punti franchi del Porto di Trieste
Uno sguardo felino sul regime di Porto Franco - internazionale - di Trieste

PARTE 3
Auspicando che i lettori abbiano digerito senza troppi effetti collaterali i precedenti contributi, proviamo a trarre alcune ulteriori conclusioni, il più possibile empiriche. 


Nei punti franchi di Trieste vige la disciplina dell’Allegato VIII, la normativa doganale pregressa risalente al 1925 in quanto lo Stesso Regno d’Italia acquisendo tali territori ha ritenuto di mantenere per il porto franco di Trieste l’extraterritorialità doganale vigente ai tempi degli Asburgo, la normativa successiva emanata dalla neo costituita Repubblica Italiana, ben inteso, in osservanza dei principi vincolanti dell’Allegato VIII, nonché la normativa dell’Unione Europea - per quanto non diversamente disposto dalla disciplina speciale su punti franchi. Per indagare -in base ai dati empirici disponibili - la posizione delle Istituzioni Europee in relazione al regime di Porto franco internazionale di Trieste, potrebbero venirci in aiuto le seguenti fonti:
-     la Dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione (Europea) resa all’atto dell’adozione del regolamento (CEE) n. 2504/88 del Consiglio del 25/7/88, relativo alle zone franche e ai depositi franchi – ora trasfuso nel codice doganale comunitario –relativa alla riserva italiana quanto alla specialità delle regole applicabili ai punti franchi portuali triestini ed inserita fra le “dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale del Consiglio”.
Si riporta la citata dichiarazione, nella parte che interessa l’argomento di nostro interesse:
“Per quanto concerne i problemi relativi all’applicazione del presente Regolamento al territorio della Repubblica italiana, il Consiglio e la Commissione riconoscono, su comunicazione della delegazione italiana e in relazione con l’articolo 234 del trattato, che :
Il porto franco di Trieste è stato istituito dall’allegato VIII del trattato di pace tra l’Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, e ha formato oggetto del memorandum di Londra del 5 ottobre 1954
………. omissis …… ………. omissis ……
Le riportate dichiarazioni del Consiglio e della Commissione della Comunità europea , pertanto paiono escludere che nel regime definito dall’Allegato VIII sussistano elementi di incompatibilità con il diritto comunitario che l’Italia sia obbligata ad eliminare ai sensi dell’art. 351 comma 2 del Trattato, ed esprimono altresì il benestare a che detto regime esplichi i suoi effetti, eventualmente incidendo anche nei i rapporti tra l’Italia e gli altri Stati membri.

-     La Dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione resa in occasione dell’adozione del Reg. (CEE) n. 1854/89 del 14 giugno 1989 - relativo alla contabilizzazione e alle condizioni di pagamento degli importi dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione risultanti da un'obbligazione doganale :

“Il Consiglio e la Commissione ricordano la loro dichiarazione iscritta a processo verbale della riunione del Consiglio in occasione dell’adozione da parte di quest’ultimo della direttiva 69/75 del 4 marzo 1969, relativa all’armonizzazione delle disposizioni legislative regolamentari ed amministrative riguardanti il regime delle zone franche, dichiarazione che, per l’insieme, è stata confermata all’atto di adozione da parte del Consiglio della VI Direttiva (77/388/CEE) del 17 maggio 1977, relativa all’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di imposte sulla cifra d’affari…. Essi riconoscono pertanto che, conformemente all’art. 234 del Trattato, le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicata l’esecuzione degli obblighi internazionali che l’Italia ha assunto prima dell’entrata in vigore del Trattato per quanto riguarda il particolare status economico di Trieste.”
Come si evince, le stesse Istituzione Europee, -nel disciplinare le zone franche-, prendono atto che la loro disciplina non si applichi alle aree in cui vige il regime di Porto franco internazionale di Trieste – i c.d. punti franchi, poiché essi non sono – pacificamente – una zona franca comunitaria né sono ad essa  equiparabili. La differenza sostanziale risiede sia nella fonte di diritto internazionale pubblico da cui il regime di porto franco trae i principi costitutivi, sia per le loro caratteristiche, appunto, di extraterritorialità doganale. Il tutto è cristallizzato dal Trattato di Pace di Parigi risalente al 1947, ben prima dunque dei Trattati di Roma siglati nel 1957 con i quali e stata istituita l’allora Comunità Economica Europea. Tali  dichiarazioni, lette assieme alla salvaguardia (“Fatte salve la normativa e le convenzioni internazionali”) prevista dal codice doganale dell’Unione Europea all’art. 1 in merito alla sua applicazione nel territorio doganale, determinano che nei punti franchi del porto di Trieste, in  cui vige il regime di extraterritorialità doganale, il Codice doganale unionale non possa – nella misura relativa alla disciplina inerente la funzione doganale in senso stretto -, nemmeno volendo, trovare applicazione.
Tant’è che le stesse disposizioni di servizio relative ai punti franchi emanate dall’Agenzia delle Dogane usano la locuzione ”norme doganali unionali in quanto applicabili nei casi non disciplinati dalla normativa speciale dei PP.FF (punti franchi), per indicare che il codice doganale dell’Unione Europea trova applicazione  - a fini doganali in senso stretto – nel momento in cui le merci allo stato estero lasciano i punti franchi per entrare nel territorio doganale dell’Unione Europea oppure nel caso in cui le merci dell’Unione Europea  entrano nei punti franchi e, salvo diversamente ed esplicitamente richiesto da chi ne può disporre – il proprietario o suo mandatario – esse vengono in tale modo definitivamente considerate come esportate, poiché entrano in un territorio non facente parte del territorio doganale dell’Unione Europea - la c.d. “extraterritorialità doganale” dei punti franchi, garantita da principi di diritto pubblico internazionale, e non di origine Comunitaria -. Questa è la precisa ragione per la quale i varchi di accesso ai punti franchi di Trieste sono sempre presidiati (tra l’altro) dal personale dell’Agenzia delle Dogane, che è tenuta a vigilare su cosa entri od esca dal Porto franco internazionale di Trieste e, se del caso, ad es. pretendere il pagamento dei dazi all’importazione stabiliti dal Codice doganale Europeo, piuttosto che vidimare la documentazione doganale, concludendo in tal caso le procedure di esportazione della merce.
Il lettore potrebbe ora -sacrosantamente-  chiedersi per quale motivo si debba ancora discutere sull’esistenza e la legittimità dell’extraterritorialità – doganale - del Porto franco internazionale  di Trieste.
Di questo, e di altri aspetti, avremo modo di ragionare nei prossimi contributi.
Cordialmente,
Franco

1 commento:

  1. Finalmente vedo trattare l'istituto del Porto Franco di Trieste in modo appropriato ed esatto, almeno come la penso io. Ed anche con un approccio sistematico e completo, esaustivo. Leggere gli articoli che lo riguardano mi ha confortato, per cui mi sento di fare una piccola precisazione.
    Il trattato di Roma del 1957 è ormai un ricordo, essendo intervenuto il cosiddetto Trattato di Lisbona di cui allego alcuni elementi, che non cambiano affatto, ma la ribadiscono, l'extraterritorialità doganale del Porto Franco di Trieste:

    VERSIONE CONSOLIDATA
    DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA E DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA
    (2012/C 326/01)
    Articolo 351
    (ex articolo 307 del TCE)
    Le disposizioni dei trattati non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente al 1o gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro adesione, tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall'altra.
    Nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili coi trattati, lo Stato o gli Stati membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate. Ove occorra, gli Stati membri si forniranno reciproca assistenza per raggiungere tale scopo, assumendo eventualmente una comune linea di condotta.
    Nell'applicazione delle convenzioni di cui al primo comma, gli Stati membri tengono conto del fatto che i vantaggi consentiti nei trattati da ciascuno degli Stati membri costituiscono parte integrante dell'instaurazione dell'Unione e sono, per ciò stesso, indissolubilmente connessi alla creazione di istituzioni comuni, all'attribuzione di competenze a favore di queste ultime e alla concessione degli stessi vantaggi da parte di tutti gli altri Stati membri

    Bruxelles, 3 dicembre 2007 (OR. fr)
    CIG 14/07
    Oggetto: Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea

    Come vedi nulla di nuovo sotto il sole, rimane solo da combattere per portare cortesemente la Dogana fuori dagli ambiti del Porto Franco, naturalmente con le eccezioni riportate nell'Allegato VIII.
    Cordiali saluti, Sergio

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