Dell’extraterritorialità
-doganale- dei punti franchi del Porto di Trieste
Uno sguardo
felino sul regime di Porto Franco - internazionale - di Trieste
- PARTE 2
Conclusa la
prima parte del nostro ragionamento, oggi proveremo ad indagare le funzioni
doganali in senso stretto, volte a riscuotere i diritti doganali sulle merci,
laddove la situazione appare ben diversa ed articolata.
A conferma di ciò si
citano le seguenti parti dell’Allegato VIII:
l’art. 1, comma 1 lettera a)
“sarà creato
nel Territorio Libero di Trieste un porto franco doganale, entro i limiti
fissati o previsti dall'articolo 3 del presente Strumento;”
l’art. 4 comma 1 – primo periodo e la
sua fondamentale riserva:
“Salvo che
non sia diversamente stabilito dal presente Strumento, le leggi ed i
regolamenti in vigore nel Territorio Libero si applicheranno alle persone e ai
beni entro i confini del Porto Franco.”
Entrando
ancor più nel merito, a fondamento della extraterritorialità, lo ribadiamo, -
“doganale”- dei punti franchi, intesa quale non appartenenza al territorio
“doganale” dell’Unione Europea, si riportano le seguenti fonti:
Il Decreto ministeriale 20 dicembre 1925
n.1693 - Norme doganali per l’esercizio dei Punti franchi di Fiume e di
Trieste, il cui art. 1, comma 1 recita:
“I Punti franchi di Trieste (Porto Vittorio
Emanuele III e Porto Emanuele Filiberto Duca d’Aosta) e il Punto franco di
Fiume sono considerati fuori della linea doganale.”
Il Decreto Commissariale n. 29 del 1955,
all’art. 4, comma 1:
Il “Porto
franco” è considerato fuori della linea doganale ed in esso, salvo le
limitazioni di cui all’articolo seguente, si possono compiere, in completa
libertà da ogni vincolo doganale, tutte le operazioni inerenti allo sbarco,
imbarco e trasbordo di materiali e merci; al loro deposito ed alla loro
contrattazione, manipolazione e trasformazione anche di carattere industriale.
C’è chi,
tuttavia, potrebbe ritenere che tali disposizioni siano ormai obsolete dato
l’avvento dell’Unione Europea e della pertinente produzione normativa volta ad
armonizzare le disposizioni vigenti negli Stati Membri, compreso l’ambito
doganale, disciplinato a livello europeo da diversi Regolamenti che costituiscono
il c.d. “Codice doganale dell’Unione Europea”.
Nel tentativo
di chiarire, giustamente, anche tali aspetti, si riportano di seguito i
riferimenti normativi ritenuti utili e
pertinenti:
L’Art. 351 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea, commi 1 e 2:
“Le
disposizioni dei trattati non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti
da convenzioni concluse anteriormente al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati
aderenti, anteriormente alla data della loro adesione, tra uno o più Stati
membri da una parte e uno o più Stati terzi dall'altra.
Nella misura
in cui tali convenzioni sono incompatibili coi trattati, lo Stato o gli Stati
membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le
incompatibilità constatate. Ove occorra, gli Stati membri si forniranno
reciproca assistenza per raggiungere tale scopo, assumendo eventualmente una
comune linea di condotta.”
L’Art. 1 del Regolamento UE n. 952/2013, che
istituisce il codice doganale dell'Unione Europea
“Ambito di
applicazione della normativa doganale, ruolo delle dogane e definizioni
Oggetto e
ambito di applicazione
1. Il
presente regolamento istituisce il codice doganale dell'Unione ("il
codice") che stabilisce le norme e le procedure di carattere generale
applicabili alle merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione o ne
escono.
Fatte salve
la normativa e le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione vigente
in altri settori, il codice si applica in modo uniforme nell'intero territorio
doganale dell'Unione.”
Le “Disposizioni di Servizio relative ai
punti franchi del porto di Trieste” risalenti al dicembre 2016, emanate
congiuntamente dall’Autorità di Sistema portuale e dall’Agenzia delle Dogane,
le quali costituiscono una sorta di manuale operativo, nella premessa recitano:
“Vista la
disciplina doganale dei Punti franchi del porto di Trieste, costituita da:
- Allegato
VIII al Trattato di Pace di Parigi del 1947
- norme consuetudinarie internazionali in
materia di zone franche
- decreti del Commissario di Governo del
n.29/1955 e n. 53/1959
- il D.M. 20.12.1925 n. 1693,
- norme
doganali unionali in quanto applicabili nei casi non disciplinati dalla
normativa speciale dei PP.FF . (…)”
Per non
appesantire troppo i lettori, per ora ci fermiamo qui, con la promessa di
riprendere molto presto il nostro discorso.
Cordialmente,
Franco
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