venerdì 25 ottobre 2019

COME I TELEFONINI GARFIELD RIEMERGE L'EXTRATERRITORIALITA° DOGANALE PARTE DUE



Dell’extraterritorialità -doganale- dei punti franchi del Porto di Trieste
Uno sguardo felino sul regime di Porto Franco - internazionale - di Trieste
-     PARTE 2

Conclusa la prima parte del nostro ragionamento, oggi proveremo ad indagare le funzioni doganali in senso stretto, volte a riscuotere i diritti doganali sulle merci, laddove la situazione appare ben diversa ed articolata. 
A conferma di ciò si citano le seguenti parti dell’Allegato VIII:


    l’art. 1, comma 1 lettera a)
“sarà creato nel Territorio Libero di Trieste un porto franco doganale, entro i limiti fissati o previsti dall'articolo 3 del presente Strumento;”
    l’art. 4 comma 1 – primo periodo e la sua  fondamentale riserva:
“Salvo che non sia diversamente stabilito dal presente Strumento, le leggi ed i regolamenti in vigore nel Territorio Libero si applicheranno alle persone e ai beni entro i confini del Porto Franco.”
Entrando ancor più nel merito, a fondamento della extraterritorialità, lo ribadiamo, - “doganale”- dei punti franchi, intesa quale non appartenenza al territorio “doganale” dell’Unione Europea, si riportano le seguenti fonti:
    Il Decreto ministeriale 20 dicembre 1925 n.1693 - Norme doganali per l’esercizio dei Punti franchi di Fiume e di Trieste, il cui art. 1, comma 1 recita:
 “I Punti franchi di Trieste (Porto Vittorio Emanuele III e Porto Emanuele Filiberto Duca d’Aosta) e il Punto franco di Fiume sono considerati fuori della linea doganale.”
    Il Decreto Commissariale n. 29 del 1955, all’art. 4, comma 1:
Il “Porto franco” è considerato fuori della linea doganale ed in esso, salvo le limitazioni di cui all’articolo seguente, si possono compiere, in completa libertà da ogni vincolo doganale, tutte le operazioni inerenti allo sbarco, imbarco e trasbordo di materiali e merci; al loro deposito ed alla loro contrattazione, manipolazione e trasformazione anche di carattere industriale.
C’è chi, tuttavia, potrebbe ritenere che tali disposizioni siano ormai obsolete dato l’avvento dell’Unione Europea e della pertinente produzione normativa volta ad armonizzare le disposizioni vigenti negli Stati Membri, compreso l’ambito doganale, disciplinato a livello europeo da diversi Regolamenti che costituiscono il c.d. “Codice doganale dell’Unione Europea”.
Nel tentativo di chiarire, giustamente, anche tali aspetti, si riportano di seguito i riferimenti normativi ritenuti utili  e pertinenti:
    L’Art. 351 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, commi 1 e 2:

“Le disposizioni dei trattati non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse anteriormente al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro adesione, tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall'altra.

Nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili coi trattati, lo Stato o gli Stati membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate. Ove occorra, gli Stati membri si forniranno reciproca assistenza per raggiungere tale scopo, assumendo eventualmente una comune linea di condotta.”

    L’Art. 1 del Regolamento UE n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione Europea
“Ambito di applicazione della normativa doganale, ruolo delle dogane e definizioni
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento istituisce il codice doganale dell'Unione ("il codice") che stabilisce le norme e le procedure di carattere generale applicabili alle merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione o ne escono.
Fatte salve la normativa e le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione vigente in altri settori, il codice si applica in modo uniforme nell'intero territorio doganale dell'Unione.”
    Le “Disposizioni di Servizio relative ai punti franchi del porto di Trieste” risalenti al dicembre 2016, emanate congiuntamente dall’Autorità di Sistema portuale e dall’Agenzia delle Dogane, le quali costituiscono una sorta di manuale operativo, nella premessa recitano:
“Vista la disciplina doganale dei Punti franchi del porto di Trieste, costituita da:
- Allegato VIII al Trattato di Pace di Parigi del 1947
 - norme consuetudinarie internazionali in materia di zone franche
-  decreti del Commissario di Governo del n.29/1955 e n. 53/1959
-  il D.M. 20.12.1925 n. 1693,
- norme doganali unionali in quanto applicabili nei casi non disciplinati dalla normativa speciale dei PP.FF . (…)”
Per non appesantire troppo i lettori, per ora ci fermiamo qui, con la promessa di riprendere molto presto il nostro discorso.


Cordialmente,
Franco

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