Lo facciamo con metodo citando due articoli (uno datato e uno di questi giorni) che ci mettano in grado di ricostruire i tempi e i modi di questa decisione.
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maggio 2018
Trieste - I porti italiani sono sotto accusa per aiuti di
Stato. ...
Il presidente di Assoporti Zeno
D’Agostino - si legge oggi su Il Piccolo di Trieste - si prepara così a una
dura battaglia con le autorità Ue. «Così - afferma D’Agostino - si sconvolge
l’assetto complessivo di tutta la portualità nazionale anche perché si mette a
rischio la gestione demaniale delle nostre coste». ...
Ma quale è il possibile impatto economico di
una ipotetica tassa sugli utili del sistema portuale? Per D’Agostino è
difficile quantificare le conseguenze sui bilanci delle Authority portuali che
potrebbero essere pesanti.
Oltretutto la nota non cita
neppure la riforma delle Autorità portuali del 2016. Una riforma che rafforza e
conferma la natura di ente pubblico delle Auhority proprio perché gestiscono
per conto dello Stato il demanio. Imporre una tassa sugli utili - precisa -
comprometterebbe uno stato di diritto sul quale si fondano molti atti, comprese
le concessioni». Per questa ragione Assoporti si sta mobilitando: «Non possiamo
accettare l’interpretazione secondo la quale le attività svolte dalle Autorità
di Sistema Portuale nel riscuotere canoni concessori sia da considerarsi
attività economica soggetta a imposizione fiscale».
pubblicato da PortNews
11
Gennaio 2019
Cosa succede dopo la decisione di Bruxelles
Tassa comune nessun gaudio
di Davide Santini
Avvocato, già
segretario generale dell’Autorità Portuale di La Spezia
Alla
fine è andata come temevamo: la Commissione Europea, pur avendo torto nella
sostanza e in punto di diritto, ha invitato l’Italia a modificare la propria
normativa in modo da garantire che a partire dal 1 gennaio 2020 i porti
corrispondano i tributi previsti per le entità commerciali.
La decisione della Commissione è coerente con la linea generale
delle argomentazioni proposte da chi ritiene che «qualsiasi entità che eserciti
un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico e dalle sue
modalità di finanziamento, può essere considerata un’impresa ai fini del
diritto UE sulla concorrenza».
Sulla base di questo già di per sé discutibile assunto – che
estende il concetto di impresa addirittura alle onlus – la Commissione
distingue lo Stato dall’Autorità di Sistema Portuale, considerando erroneamente
quest’ultima alla stregua di un’impresa sovvenzionata o partecipata, quindi
assoggettabile alla disciplina degli aiuti di Stato.
La Commissione non tiene però conto del fatto che l’entità che
esercita l’attività economica è lo stesso Stato mediante una delle sue varie
articolazioni. Lo prova il fatto che i fondi assegnati in conto capitale dallo
Stato alle singole Autorità di Sistema Portuale sono depositati su conti
infruttiferi presso la Banca d’Italia, a garanzia dei titoli del debito pubblico.
L’utilizzo degli introiti aventi natura di tributi dell’Ente è inoltre soggetto
a stretti vincoli e l’Ente effettua un rendiconto annuale di entrate e di
uscite, non un bilancio civilistico con investimenti e ammortamenti, con
obbligo di pareggio.
Non si tratta pertanto di arrivare a discutere se l’AdSP sia da
considerarsi impresa o se eserciti attività economica: è sufficiente prendere
atto che si tratta di un organo dello Stato che ovviamente non può essere
tenuto a corrispondere tributi a sé stesso. Diciamo la verità, la Commissione
non è un mostro ma agisce secondo protocolli e procedure (meno fantasiose
rispetto a quelle cui alcuni sono abituati) e a domande precise si aspetta
risposte circostanziate, non lettere interlocutorie o trattative da mercato
rionale.
La questione è drammaticamente semplice: la Commissione ha fatto
domande, non ha ottenuto risposte nei termini concessi e prorogati, di
conseguenza ha provveduto. Ora è molto più complicato proporre controdeduzioni
efficaci nel termine assegnato di due mesi e, verosimilmente, occorrerà adire
la Corte di Giustizia per ottenere in punto di diritto il riconoscimento della
correttezza dello status tributario dell’Ente che poteva essere riconosciuta
nell’ambito del confronto tra Amministrazioni.
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