lunedì 11 giugno 2018

SI POSSONO SPOSTARE PORTUALI DA UN TERMINAL AD UN ALTRO ?

COSA DICE LA LEGGE ?


Il cuore della vicenda, o meglio del caso GMT - ADRIATERMINAL ruota attorno a questa domanda. In fondo qualcuno sostiene che si tratta solamente di lavoratori dipendenti della stessa ditta che operano in trasferta. Perchè non si potrebbe fare ? Perchè la legge sui porti nega questa possibilità ?

I comunicati genovesi che abbiamo recuperato e pubblicato in questi giorni alludono al fatto che questo sia un obiettivo dei terminalisti genovesi e che ci siano alcuni tentativi di operare in questo modo tra i terminal liguri. Su queste allusioni abbiamo pensato e scritto  che il caso Genoa Metal Terminal sia stato utilizzato per coinvolgere il porto triestino guidato da Zeno D'Agostino nella sua veste di Presidente di Assoporti. 

Il tentativo di utilizzare questo metodo di mobilità tra terminal della forza lavoro portuale mina alla radice tutta l'organizzazione dei porti nel caso dei picchi di lavoro e dello stesso articolo 17 che è la pietra fondante delle Agenzie del Lavoro Portuale e meccanismi similari. 



Tutto ruota attorno all'art.24 citato nell'ordinanza del 1 giugno 2018 dell'AdSP che prevede l'iscrizione dei lavoratori portuali nei registri appositi. C'è una verificabile differenza tra i 10 portuali genovesi indicati nell'ordinanza con compiti di istruzione e di produzione, e i tre istruttori genovesi. Probabilmente in questi numeri c'è quel supplemento di trattativa tra l'ordinanza del 1 giugno e la domenica pomeriggio. Ma affrontiamo con il parere di un'esperto l'articolo 24 della legge 84/94 :



Quell’art.24 della legge che ci ha salvato dal baratro del mostro della mobilità interteminal dei lavoratori è un articolo in realtà niente affatto marginale. 

Qualcuno si chiederà d’altro canto perché nei vari interventi di riforma non se lo siano tolti dalle scatole? Non lo possono fare perché è incardinato in una Convenzione dell’ILO a cui l’Italia ha aderito con legge.

Il fondamento giuridico della nozione di “registro dei lavoratori portuali” è contenuto infatti nella ILO-Convention No. 137 - Dock Work, che prevede l’istituzione del « Register of all occupational categories of dockworkers », quale mezzo per i lavoratori di partecipare ai benefici rappresentati dai nuovi metodi di movimentazione delle merci (siamo nel 1973, all’alba del container, del ro-ro, della meccanizzazione e automazione), grazie al miglioramento durevole della loro situazione con la regolarizzazione del posto di lavoro e la stabilizzazione del reddito, e con altri provvedimenti relativi alle condizioni di vita e di lavoro, nonché alla professionalità sicurezza e igiene del lavoro nei porti. 

Cfr.: Convention No.137 – Dock Work Convention, concerning the Social Repercussions of New Methods of Cargo Handling in Docks, approvata con grande lungimiranza dall’ILO (International Labour Organization) nel 1973, entrata in vigore nel 1975 e recepita dalla normativa italiana con la legge di ratifica e esecuzione n.157 del 1981.

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