martedì 1 agosto 2017

DECRETO ATTUATIVO PORTO FRANCO INTERNAZIONALE DI TRIESTE - TESTO GAZZETTA UFFICIALE


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 13 luglio 2017 

Organizzazione amministrativa  per  la  gestione  dei  punti  franchi
compresi nella zona del porto franco di Trieste. (17A05237)

(Gazzette Ufficiale  n.177 del 31-7-2017)
    IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE  E DEI TRASPORTI
       di concerto con
   IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  E DELLE FINANZE
   Visti gli articoli 10, 117 e 118 della Costituzione;
  Visto  l'art.  351  del  trattato  sul  funzionamento   dell'Unione europea;
  Visto il regolamento (UE) 9 ottobre 2013,  n.  952  del  Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  che  istituisce   il   codice   doganale dell'Unione, per quanto applicabile;
  Visto il  regio  decreto  30  marzo  1942,  n.  327,  e  successive modificazioni, recante approvazione del testo definitivo  del  codice della navigazione;



  Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  28 novembre 1947, n. 1430, recante esecuzione del trattato di  pace  fra l'Italia e le Potenze alleate e associate, firmato  a  Parigi  il  10 febbraio 1947 e, in particolare, l'allegato VIII del trattato di pace concernente il porto franco di Trieste;
  Vista la legge 25 novembre 1952, n.  3054,  avente  ad  oggetto  la ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato  28 novembre 1947, n. 1430, recante esecuzione del trattato di  pace  fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a  Parigi  il  10 febbraio 1947;
  Visto il memorandum d'intesa di Londra sottoscritto  il  5  ottobre 1954 fra i Governi d'Italia, del Regno Unito,  degli  Stati  Uniti  e della Repubblica federativa popolare di  Jugoslavia,  concernente  il regime  di  amministrazione  provvisoria  del  territorio  libero  di Trieste, previsto dall'allegato VII del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate e associate, firmato a  Parigi  il  10  febbraio 1947;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e  di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
  Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive  modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale;
  Visto, in particolare, l'art. 6, comma 12, della legge  28  gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, che prevede che il  Ministro dei trasporti e  della  navigazione,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  l'Autorita'  di   sistema portuale del Mare Adriatico Orientale, con proprio decreto stabilisce l'organizzazione amministrativa per la gestione dei punti franchi;
  Visto l'art. 1, commi 618, 619 e 620, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e  successive  modificazioni,  recante  disposizioni  per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge  di stabilita' 2015);
  Visto l'art. 104 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  e successive modificazioni, recante conferimento di funzioni e  compiti amministrativi dello Stato alle  regioni  ed  agli  enti  locali,  in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23  gennaio  1973, n. 43, e successive modificazioni,  recante  approvazione  del  testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 20  dicembre  1925,  n. 1693, recante norme doganali per l'esercizio  dei  punti  franchi  di Fiume e Trieste;
  Visto il decreto del commissario generale del Governo italiano  per il territorio di Trieste 19 gennaio 1955, n. 29;
  Visto il decreto del commissario generale del Governo italiano  per il territorio di Trieste 23 dicembre 1959, n. 53;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione  14 novembre 1994,  recante  identificazione  dei  servizi  di  interesse generale nei porti da fornire a titolo oneroso  all'utenza  portuale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 1994, n. 275;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti in  data  18  giugno  2004,  recante  individuazione   dell'Autorita' competente per la sicurezza marittima e del Punto di contatto per  la sicurezza marittima, di cui al regolamento (CE) n. 725/2004;
  Sentita  l'Autorita'  di  sistema  portuale  del   Mare   Adriatico Orientale;
                                 Emana il seguente decreto:  
                               Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
   1. Il presente decreto disciplina  l'organizzazione  amministrativa per la gestione del porto  franco  di  Trieste,  per  adeguarlo  agli obiettivi di  sviluppo  del  traffico  marittimo  e  delle  attivita' connesse.
  2. Sono in ogni  caso  fatte  salve  le  competenze  della  regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione dello statuto  speciale  e  delle relative  norme  di  attuazione  e   le   competenze   dell'autorita' marittima.
                               Art. 2
Definizioni
 1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
    a) «porto franco»: i  punti  franchi  individuati  negli  attuali limiti   della   circoscrizione   territoriale   del   porto   franco internazionale di Trieste di  competenza  dell'Autorita'  di  sistema portuale del Mare Adriatico Orientale e le altre zone di cui all'art. 1, commi 618, 619 e 620, della legge del 23 dicembre  2014,  n.  190, funzionalmente e logisticamente legate alle attivita' portuali;  
    b) «Autorita' di sistema portuale»: Autorita' di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale;
    c) «presidente»: il presidente dell'Autorita' di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale.
                               Art. 3
Presidente dell'Autorita' di sistema portuale
  1. Il porto franco di Trieste  e'  amministrato  dall'Autorita'  di sistema portuale.
  2. Il presidente, sentito il comitato di gestione, amministra:
    a) le aree e  i  beni  del  demanio  marittimo,  ricadenti  nella circoscrizione  territoriale  di   competenza,   sulla   base   delle disposizioni  di  legge  in  materia,  esercitando  le   attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;
    b) le altre zone di cui all'art. 1, commi 618, 619  e  620  della legge 23 dicembre  2014,  n.  190,  funzionalmente  e  logisticamente legate alle attivita' portuali.
  3. Nell'ambito del porto franco, il presidente:
    a)  autorizza  e  limita  la  manipolazione  delle  merci,  ferme restando le competenze dell'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  per l'applicazione della normativa doganale;
    b) autorizza e limita, d'intesa con la competente  Agenzia  delle dogane e dei monopoli, la produzione  di  beni  e  servizi,  anche  a carattere industriale;
    c) determina:
      1) i  canoni  di  concessione  delle  aree  demaniali  e  delle banchine comprese nell'ambito portuale, di cui all'art. 18,  e  delle aree demaniali comprese nella  propria  circoscrizione  territoriale, nonche' i proventi di autorizzazioni per operazioni portuali  di  cui all'art. 16, escluse le concessioni di cui all'art. 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
      2) i canoni delle concessioni  demaniali  marittime  per  scopi turistico-ricreativi e i canoni derivanti dall'utilizzo delle zone di cui all'art. 1, commi 618, 619 e 620 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando quanto previsto dall'art. 13,  comma  1,  lettera a), secondo periodo, della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
      3)  i  canoni  di  locazione  di  aree   nella  disponibilita' patrimoniale dell'Autorita' di sistema portuale;
    d) regolamenta, di concerto con  l'Agenzia  delle  dogane  e  dei monopoli e con l'autorita' marittima, l'accesso al porto franco con i relativi orari. E' fatta salva la competenza dell'autorita' marittima relativa alla circolazione stradale;
    e) istituisce, sentita l'autorita' marittima per gli  aspetti  di propria competenza, un servizio di vigilanza ai  varchi,  secondo  il piano di security portuale;
    f) individua, sentite le amministrazioni interessate,  specifiche aree  per  l'esercizio  di   attivita'   produttive   finalizzate   a razionalizzare  l'uso  del  porto  e  agevolare  i  tempi  di  lavoro dell'utenza;
    g) provvede, per le finalita' di cui all'art. 1, al coordinamento delle attivita' svolte dalle pubbliche amministrazioni;  
    h) provvede  all'ordinaria  e  straordinaria  manutenzione  delle parti comuni;
    i) provvede all'esecuzione  delle  opere  richieste  dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall'autorita' marittima, nonche' dalle altre amministrazioni pubbliche competenti;
    l) definisce, con proprio regolamento,  gli  spazi  comuni  e  le modalita' di utilizzo degli stessi;
    m) assicura la promozione industriale e commerciale,  sentite  le amministrazioni interessate;
    n) promuove  la  formazione  professionale,  sentita  la  regione Friuli-Venezia Giulia, con l'inserimento professionale dei giovani in imprese che operano con i mercati esteri, per accrescere la  presenza delle imprese italiane nel mercato internazionale.
  4. Al fine di promuovere lo sviluppo  dei  servizi  ferroviari  nel porto franco, tenuto conto del principio di liberta' di transito,  il presidente garantisce la  liberta'  di  accesso  a  tutti  i  vettori ferroviari. A tal fine potra'  avvalersi  dell'utilizzo  di  societa' strumentali,  anche   attraverso   l'assunzione   di   partecipazioni societarie, ai  sensi  della  disciplina  vigente,  finalizzate  alla promozione di collegamenti logistici e  intermodali  funzionali  allo sviluppo del sistema portuale.
  5. Il  presidente,  nel  caso  vi  sono  rilevanti  necessita'  del commercio   internazionale   o    di    rispetto    degli    obblighi internazionalmente assunti dallo Stato italiano, adotta, con  proprio decreto, previo parere della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  e  dei comuni  interessati,  i  provvedimenti  necessari  di  modifica,   in conformita' al trattato di pace del  1947-allegato  VIII,  del  porto franco di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del presente decreto.
                               Art. 4
              Pianificazione strategica del porto franco
   1. L'Autorita' di sistema  portuale  elabora,  adotta  e  attua  la pianificazione  della  gestione  del  porto  franco,  finalizzata   a promuovere  la  crescita  dell'economia  marittima,   dei   trasporti marittimi, dei flussi di traffico e del sistema economico, sociale  e ambientale del territorio.
  2.  La  pianificazione  di  cui  al  comma  1  avviene   attraverso l'elaborazione di piani, che individuano la distribuzione spaziale  e temporale delle attivita' economiche e sociali e dei  pertinenti  usi del porto franco.
  3. I piani di cui al comma 2 riguardano:
    a) l'accesso al porto franco;
    b) i servizi di interesse generale;
    c) la costruzione o la ristrutturazione  di  manufatti  necessari per la fornitura di servizi all'utenza, compresa  la  recinzione  del porto;
    d) il dragaggio dei fondali;
    e) i servizi pubblici locali di interesse economico generale.
  4. Il comitato  di  gestione  dell'Autorita'  di  sistema  portuale approva il piano operativo triennale di  cui  all'art.  9,  comma  5, lettera b), della legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  concernente  le strategie di sviluppo portuali e logistiche del porto franco.
  5. Ai fini della gestione del porto franco, l'Autorita' di  sistema portuale:
    a) fornisce, secondo le rispettive competenze, all'Agenzia  delle dogane e dei  monopoli,  alla  Guardia  di  finanza  e  all'autorita' marittima, le informazioni concernenti i soggetti titolari delle aree all'interno degli spazi di  cui  all'art.  2  del  presente  decreto, l'ubicazione delle stesse e l'uso al quale sono destinate le aree;
    b) vigila sul rispetto delle disposizioni inerenti  l'accesso  al porto franco e l'utilizzo delle infrastrutture portuali;
    c) fornisce, in caso di necessita', a titolo gratuito all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alla Guardia di finanza e  all'autorita' marittima  adeguate  infrastrutture,  al  fine   di   consentire   lo svolgimento dei compiti istituzionali nel porto franco;
    d) fornisce assistenza tecnica a coloro che intendono  effettuare investimenti nel porto franco;
    e) stipula accordi con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli,  al fine di digitalizzare  le  procedure  e  i  controlli  connessi  alla movimentazione delle merci tra i punti franchi e da  e  per  i  punti franchi del porto di Trieste.
  6.  L'Autorita'  di   sistema   portuale   pubblica   sul   portale istituzionale le ordinanze e i regolamenti vigenti nel porto  franco, nonche' i canoni,  i  diritti,  le  tariffe,  le  tasse  marittime  e qualsiasi altra entrata finanziaria.
                               Art. 5
                       Transito degli automezzi
   1. L'Autorita'  di  sistema  portuale,  per  le  finalita'  di  cui all'art. 1, rilascia le autorizzazioni  relative  al  transito  degli automezzi di nazionalita' estera destinati o  provenienti  dal  porto franco.
                               Art. 6
                       Disposizioni finanziarie
   1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Le amministrazioni interessate  provvedono  all'adempimento  dei compiti  derivanti  dal  presente  decreto  con  le  risorse   umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
                               Art. 7
                          Entrata in vigore
   1. Il presente decreto entra in vigore il giorno  successivo  della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 13 luglio 2017  
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio  
Il Ministro dell’economia e delle finanze Padoan


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2 commenti:

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