DECRETO 13 luglio 2017
Organizzazione amministrativa per
la gestione dei
punti franchi
compresi nella zona del porto franco di
Trieste. (17A05237)
(Gazzette Ufficiale n.177 del 31-7-2017)
IL MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visti gli articoli 10, 117 e 118 della Costituzione;
Visto l'art. 351 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il regolamento (UE) 9 ottobre 2013, n.
952 del Parlamento europeo e
del Consiglio, che
istituisce il codice
doganale dell'Unione, per quanto applicabile;
Visto il regio decreto
30 marzo 1942,
n. 327, e
successive modificazioni, recante approvazione del testo definitivo del
codice della navigazione;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 28 novembre 1947, n. 1430,
recante esecuzione del trattato di
pace fra l'Italia e le Potenze
alleate e associate, firmato a Parigi
il 10 febbraio 1947 e, in
particolare, l'allegato VIII del trattato di pace concernente il porto franco
di Trieste;
Vista la legge 25 novembre 1952, n.
3054, avente ad
oggetto la ratifica del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato
28 novembre 1947, n. 1430, recante esecuzione del trattato di pace
fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi
il 10 febbraio 1947;
Visto il memorandum d'intesa di Londra sottoscritto il
5 ottobre 1954 fra i Governi
d'Italia, del Regno Unito, degli Stati
Uniti e della Repubblica
federativa popolare di Jugoslavia, concernente
il regime di amministrazione provvisoria
del territorio libero
di Trieste, previsto dall'allegato VII del trattato di pace fra l'Italia
e le Potenze alleate e associate, firmato a
Parigi il 10
febbraio 1947;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, recante
nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della
legislazione in materia portuale;
Visto, in particolare, l'art. 6, comma 12, della legge 28
gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, che prevede che il Ministro dei trasporti e della
navigazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita
l'Autorita' di sistema portuale del Mare Adriatico
Orientale, con proprio decreto stabilisce l'organizzazione amministrativa per
la gestione dei punti franchi;
Visto l'art. 1, commi 618, 619 e 620, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, e successive modificazioni, recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015);
Visto l'art. 104 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
successive modificazioni, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti
locali, in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, e successive modificazioni,
recante approvazione del
testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 20 dicembre
1925, n. 1693, recante norme
doganali per l'esercizio dei punti
franchi di Fiume e Trieste;
Visto il decreto del commissario generale del Governo italiano per il territorio di Trieste 19 gennaio 1955,
n. 29;
Visto il decreto del commissario generale del Governo italiano per il territorio di Trieste 23 dicembre
1959, n. 53;
Visto
il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1994, recante
identificazione dei servizi
di interesse generale nei porti
da fornire a titolo oneroso
all'utenza portuale, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 1994, n. 275;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in
data 18 giugno
2004, recante individuazione dell'Autorita' competente per la sicurezza
marittima e del Punto di contatto per la
sicurezza marittima, di cui al regolamento (CE) n. 725/2004;
Sentita l'Autorita' di
sistema portuale del
Mare Adriatico Orientale;
Emana il
seguente decreto:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1.
Il presente decreto disciplina
l'organizzazione amministrativa per
la gestione del porto franco di
Trieste, per adeguarlo
agli obiettivi di sviluppo del
traffico marittimo e
delle attivita' connesse.
2.
Sono in ogni caso fatte
salve le competenze
della regione Friuli-Venezia
Giulia in attuazione dello statuto
speciale e delle relative norme
di attuazione e le competenze
dell'autorita' marittima.
Art. 2
Definizioni
1.
Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «porto franco»: i punti franchi
individuati negli attuali limiti della
circoscrizione territoriale del
porto franco internazionale di
Trieste di competenza dell'Autorita' di
sistema portuale del Mare Adriatico Orientale e le altre zone di cui
all'art. 1, commi 618, 619 e 620, della legge del 23 dicembre 2014,
n. 190, funzionalmente e
logisticamente legate alle attivita' portuali;
b) «Autorita' di sistema portuale»: Autorita' di sistema portuale del
Mare Adriatico Orientale;
c) «presidente»: il presidente dell'Autorita' di sistema portuale del
Mare Adriatico Orientale.
Art. 3
Presidente dell'Autorita' di sistema
portuale
1.
Il porto franco di Trieste e' amministrato
dall'Autorita' di sistema
portuale.
2.
Il presidente, sentito il comitato di gestione, amministra:
a) le aree e i beni
del demanio marittimo,
ricadenti nella circoscrizione territoriale
di competenza, sulla
base delle disposizioni di
legge in materia,
esercitando le attribuzioni stabilite negli articoli da 36
a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;
b) le altre zone di cui all'art. 1, commi 618, 619 e
620 della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, funzionalmente e
logisticamente legate alle attivita' portuali.
3.
Nell'ambito del porto franco, il presidente:
a) autorizza
e limita la manipolazione delle
merci, ferme restando le
competenze dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli per l'applicazione della
normativa doganale;
b) autorizza e limita, d'intesa con la competente Agenzia
delle dogane e dei monopoli, la produzione di
beni e servizi,
anche a carattere industriale;
c) determina:
1) i canoni di
concessione delle aree
demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale,
di cui all'art. 18, e delle aree demaniali comprese nella propria
circoscrizione territoriale, nonche'
i proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui
all'art. 16, escluse le concessioni di cui all'art. 14 della legge 28 gennaio
1994, n. 84;
2) i canoni delle concessioni
demaniali marittime per
scopi turistico-ricreativi e i canoni derivanti dall'utilizzo delle zone
di cui all'art. 1, commi 618, 619 e 620 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
fermo restando quanto previsto dall'art. 13,
comma 1, lettera a), secondo periodo, della legge 28
gennaio 1994, n. 84;
3) i canoni
di locazione di
aree nella disponibilita' patrimoniale dell'Autorita' di
sistema portuale;
d) regolamenta, di concerto con
l'Agenzia delle dogane
e dei monopoli e con l'autorita'
marittima, l'accesso al porto franco con i relativi orari. E' fatta salva la
competenza dell'autorita' marittima relativa alla circolazione stradale;
e) istituisce, sentita l'autorita' marittima per gli aspetti
di propria competenza, un servizio di vigilanza ai varchi,
secondo il piano di security
portuale;
f) individua, sentite le amministrazioni interessate, specifiche aree per
l'esercizio di attivita'
produttive finalizzate a razionalizzare l'uso
del porto e
agevolare i tempi
di lavoro dell'utenza;
g) provvede, per le finalita' di cui all'art. 1, al coordinamento delle
attivita' svolte dalle pubbliche amministrazioni;
h) provvede all'ordinaria e
straordinaria manutenzione delle parti comuni;
i) provvede all'esecuzione
delle opere richieste
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall'autorita' marittima,
nonche' dalle altre amministrazioni pubbliche competenti;
l) definisce, con proprio regolamento,
gli spazi comuni
e le modalita' di utilizzo degli stessi;
m) assicura la promozione industriale e commerciale, sentite
le amministrazioni interessate;
n) promuove la formazione
professionale, sentita la
regione Friuli-Venezia Giulia, con l'inserimento professionale dei
giovani in imprese che operano con i mercati esteri, per accrescere la presenza delle imprese italiane nel mercato
internazionale.
4.
Al fine di promuovere lo sviluppo
dei servizi ferroviari
nel porto franco, tenuto conto del principio di liberta' di
transito, il presidente garantisce
la liberta' di
accesso a tutti
i vettori ferroviari. A tal fine
potra' avvalersi dell'utilizzo
di societa' strumentali, anche
attraverso l'assunzione di
partecipazioni societarie, ai
sensi della disciplina
vigente, finalizzate alla promozione di collegamenti logistici
e intermodali funzionali
allo sviluppo del sistema portuale.
5.
Il presidente, nel
caso vi sono
rilevanti necessita' del commercio
internazionale o
di rispetto degli
obblighi internazionalmente assunti dallo Stato italiano, adotta,
con proprio decreto, previo parere
della Regione Friuli-Venezia Giulia
e dei comuni interessati,
i provvedimenti necessari
di modifica, in conformita' al trattato di pace del 1947-allegato
VIII, del porto franco di cui all'art. 2, comma 1,
lettera a), del presente decreto.
Art. 4
Pianificazione strategica del
porto franco
1.
L'Autorita' di sistema portuale elabora,
adotta e attua
la pianificazione della gestione
del porto franco,
finalizzata a promuovere la
crescita dell'economia marittima,
dei trasporti marittimi, dei
flussi di traffico e del sistema economico, sociale e ambientale del territorio.
2. La pianificazione di cui al
comma 1 avviene
attraverso l'elaborazione di piani, che individuano la distribuzione
spaziale e temporale delle attivita'
economiche e sociali e dei
pertinenti usi del porto franco.
3.
I piani di cui al comma 2 riguardano:
a) l'accesso al porto franco;
b) i servizi di interesse generale;
c) la costruzione o la ristrutturazione
di manufatti necessari per la fornitura di servizi
all'utenza, compresa la recinzione
del porto;
d) il dragaggio dei fondali;
e) i servizi pubblici locali di interesse economico generale.
4.
Il comitato di gestione
dell'Autorita' di sistema
portuale approva il piano operativo triennale di cui all'art. 9,
comma 5, lettera b), della
legge 28
gennaio 1994, n. 84, concernente
le strategie di sviluppo portuali e logistiche del porto franco.
5.
Ai fini della gestione del porto franco, l'Autorita' di sistema portuale:
a) fornisce, secondo le rispettive competenze, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
alla Guardia di
finanza e all'autorita' marittima, le informazioni
concernenti i soggetti titolari delle aree all'interno degli spazi di cui
all'art. 2 del
presente decreto, l'ubicazione
delle stesse e l'uso al quale sono destinate le aree;
b) vigila sul rispetto delle disposizioni inerenti l'accesso
al porto franco e l'utilizzo delle infrastrutture portuali;
c) fornisce, in caso di necessita', a titolo gratuito all'Agenzia delle dogane
e dei monopoli, alla Guardia di finanza e
all'autorita' marittima
adeguate infrastrutture, al
fine di consentire
lo svolgimento dei compiti istituzionali nel porto franco;
d) fornisce assistenza tecnica a coloro che intendono effettuare investimenti nel porto franco;
e) stipula accordi con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di digitalizzare le
procedure e i
controlli connessi alla movimentazione delle merci tra i punti
franchi e da e per
i punti franchi del porto di
Trieste.
6. L'Autorita' di
sistema portuale pubblica
sul portale istituzionale le
ordinanze e i regolamenti vigenti nel porto
franco, nonche' i canoni, i diritti,
le tariffe, le
tasse marittime e qualsiasi altra entrata finanziaria.
Art. 5
Transito degli automezzi
1.
L'Autorita' di sistema
portuale, per le
finalita' di cui all'art. 1, rilascia le
autorizzazioni relative al transito degli automezzi di nazionalita' estera
destinati o provenienti dal
porto franco.
Art. 6
Disposizioni finanziarie
1.
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
2.
Le amministrazioni interessate
provvedono all'adempimento dei compiti
derivanti dal presente
decreto con le
risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 7
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 luglio 2017
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Delrio
Il Ministro dell’economia e delle finanze
Padoan
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