La
Commissione Tributaria Regionale di Trieste si esprime
nuovamente in materia di
applicabilità dell’IMU in capo ai
concessionari di beni demaniali siti nel
porto di Trieste.
La Commissione, nell’ambito di un ondivago orientamento
giurisprudenziale, prende finalmente posizione in modo assai netto a favore dei
concessionari, escludendo l’applicabilità dell’imposta.
La sentenza pronunciata
dalla CTR di Trieste si evidenzia per una articolata motivazione laddove la
Commissione si esprime confermando anche la legittimazione passiva del Comune
con riferimento a quelle vertenze aventi ad oggetto l’annullamento degli avvisi
di accertamento con cui l’Amministrazione comunale pretende il pagamento
dell’imposta.
La Commissione, con la pronuncia in esame, ha messo in evidenza
come la sussistenza di un’autorizzazione alle operazioni portuali di cui
all’art. 16 della L. 84/94, l’esistenza di una concessione demaniale,
l’ubicazione delle aree in zona destinata ai traffici portuali, siano elementi
che provano lo svolgimento di attività connesse al trasporto e l’insussistenza
di autonomia reddituale funzionale: con la conseguente classificabilità delle
aree in E/1 e la non debenza dell’IMU.
Il Collegio giudicante ha altresì
statuito sulla ripartizione dell’onere probatorio, decretando che l’onere della
prova dei presupposti per godere dell’esenzione grava su chi invoca il
beneficio e, quindi, sui concessionari, mentre l’onere della prova sulla
presenza di autonomia funzionale e reddituale (che determinerebbe
l’inapplicabilità dell’esenzione) grava invece sulla Pubblica Amministrazione
resistente.
(A cura dell’Ufficio di Trieste – Prof. Avv. Massimo Campailla e
Avv. Federica Fantuzzi – 0407600281)
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