lunedì 31 ottobre 2016

IL DECRETO IVA SPIEGATO DA STEFANO VISINTIN

Intanto
Io, finchè il dì splendea, l’insigne tela
Tesseva, e poi la distessea la notte,
Di mute faci alla propizia fiamma
.



Come viene utilizzato il regime 45 oggi ?

I soggetti coinvolti sono:

1) un importatore italiano

2) un gestore di deposito IVA:  i depositi   IVA possono essere istituiti press depositi doganali autorizzati dall’Agenzia delle Dogane o all’interno del porto franco di  Trieste (molti gestori di depositi nel porto franco di Trieste sono gestori di deposito IVA)

3) un dichiarante doganale che lavora per conto dell’importatore


Procedura:

1) il gestore di deposito IVA prende in carico le merci extracomunitarie, certificando che sono transitate attraverso il deposito IVA

2) il dichiarante doganale presenta la bolletta di importazione a nome dell’importatore 


3) l’importatore paga il dazio alla Dogana italiana

4) l’importatore estrae la merce da deposito IVA ed assolve l’IVA con il sistema delle “reverse charges”, ossia emette un’autofattura in cui si evidenza il valore dell’IVA e la registra nel registro IVA acquisti e vendite. In questo modo l’importatore non versa l’IVA in Dogana e non è quindi costretto ad anticipare l’IVA, che dovrà poi versare nel momento in cui venderà i propri prodotti.

Come verrebbe modificato il regime 45 ?
Con i  comma  7 ed 8 dell’art.4 del decreto fiscale in esame alla Camera dal  1 aprile 2017 verrebbero introdotte le seguenti modifiche a detto regime:

1)      inalterato
2)      inalterato
3)      inalterato
4)      il gestore del deposito IVA in nome e per conto dell’importatore dovrà provvedere al pagamento dell’IVA nel momento dell’estrazione della merce dal deposito.

In questo modo verrebbe totalmente sterilizzato l’utilizzo di questo regime.

Perché questo provvedimento non porterebbe ad alcun maggior gettito fiscale ?
Il  gettito verrebbe anticipato al momento dell’importazione, rispetto al momento della rivendita della merce da parte dell’importatore. Ma non aumenterebbe in alcun modo il gettito.

Perché questo provvedimento porterebbe ad una diversione di traffici ?
In un sistema aperto come quello unionale  europeo è possibile per le ditte importatrici italiane far transitare le proprie merci attraverso qualsiasi porto o aeroporto europeo e procedere alla loro importazione presso le dogane di qualsiasi paese europeo. Molti paesi europei hanno introdotto delle procedure doganali che permettono di effettuare l’importazione delle merci in sospensione del pagamento dell’IVA, che viene poi assolta in Italia con il sistema delle “reverse charges”. E’ facile immaginare, perché è già successo tra il 1990 ed il 2010, che molte società italiane sposteranno i traffici presso detti porti e aeroporti comunitari.

Perché questo provvedimento porterebbe ad una riduzione del gettito doganale ?
In conseguenza di tali diversioni di traffico le società italiane pagherebbero gli eventuali dazi di importazione presso altre dogane dell’unione europea, con la conseguenza che la parte di dazio introitato attualmente dallo Stato italiano sulle importazioni effettuate con il regime del deposito IVA verrebbe perduta a favore di dette dogane unionali

Quale sarebbe il danno derivante al porto di Trieste ?
Paradossalmente il porto giuliano potrebbe avere un beneficio immediato da questa nuova situazione grazie al regime speciale del credito doganale triestino, in quanto le imprese italiane che vorrebbero utilizzare le dogane di Trieste per l’importazione delle loro merci, potrebbero posticipare il pagamento dell’IVA all’importazione fino a 180 giorni dopo la data d’importazione ad un tasso d’interesse molto basso. Ma lo svuotamento del regime del deposito  IVA porterebbe inevitabilmente ad un immediato spostamento dei traffici in altri porti, incluso il vicino porto sloveno di Capodistria.

Stefano Visintin
Confetra  Friuli-Venezia  Giulia

FAQ TRIESTE : Un ringraziamento a Stefano Visintin e una domanda aperta a tutti, in particolare ai tecnici del settore:

Il regime speciale del credito doganale triestino dipende dal Porto Franco Internazionale, dall'Allegato VIII o da che altro ?

No. Non dipende da questi due strumenti ma bensì da una legge (italiana ) del 1925 che recepisce per il credito doganale triestino l'impostazione del credito doganale austriaco. 
Dobbiamo tener presente che per beneficiare del vantaggio di cui stiamo scrivendo e cioè la possibilità di pagamento posticipato del dazio e dell'IVA e di altri diritti doganali fino a 180 giorni è necessario presentare una garanzia fidejussoria. Questo rappresenta logicamente un costo per gli importatori e quindi Trieste non ha interesse a che questo decreto venga approvato.

Esempio: importazione con magazzino IVA costo fisso circa 80 euro a fronte di un costo di 600/ 700 euro per una garanzia fidejussoria per un anno.
Ovviamente questa differenza di costo va aggiornata caso per caso secondo le necessità dell'importatore ma il nostro esempio serve a spiegare la differenza di costi.

                                                                                    Emanuele Lo Nigro
spedizioniere doganale e operatore portuale

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