lunedì 25 luglio 2016

LEGGENDE METROPOLITANE SULLA FERRIERA DI SERVOLA ?

Le ultime affermazioni del cavalier Arvedi sul futuro dell'area a caldo della Ferriera di Servola non sono diverse da quelle stesse affermazioni che Lucchini aveva fatto in città nei vari ciclici momenti di crisi.

Era l'argomento preferito del Gruppo Lucchini agitare la "paura della perdita dei posti di lavoro " sia in presenza di un sequestro degli impianti da parte dei magistrati, sia in occasione delle iniziative per recuperare il pagamento di fatture che Elettra non aveva ancora pagato, sia di fronte alle contestazioni di cittadini e movimenti ambientalisti e in difesa della salute.

In varie occasioni era stata avanzata l'ipotesi che un intervento del Comune con un suo atto avrebbe comportato un rischio di bilancio per il Comune stesso. Veniva detto che se avesse vinto un eventuale ricorso dell'azienda nei confronti di un provvedimento comunale lo stesso Comune sarebbe stato chiamato a pagare il costo del "fermo della produzione ". Sarà vero ?

E' a questa possibilità che si riferisce il cavalier Arvedi quando parla di chi dovrà rispondere di 200 milioni e di 600 posti di lavoro ? Oppure il cavaliere in questione si riferisce ad una responsabilità politica e non materiale ?

Sarebbe bene chiarire questa leggenda metropolitana che resta tale fintanto che non si citano articoli di legge e del codice. Quando il Sindaco di Piombino ha emesso un'ordinanza sospensiva della cokeria definita 27 forni la Lucchini presentò ricorso al TAR della Toscana contro la sospensione dell'attività che venne respinto. 



Riportiamo in fondo a questo articolo anche la vicenda del sequestro degli impianti servolani da parte della magistratura ricostruita in una interrogazione dell'epoca del deputato Ettore Rosato ( da notare le somiglianze con l'attuale stato delle cose ndr)

Noi iniziamo ad affrontare il tema di questa leggenda metropolitana che insinua il sospetto e il pericolo che un intervento del Sindaco possa comportare, se non debitamente documentato, un grave rischio economico per il bilancio del Comune.

Lorenzo Battista, senatore triestino

«Con grande rispetto verso la religiosità di Giovanni Arvedi che sempre ci viene ricordata nei consessi istituzionali, rammento che tra i dieci comandamenti c’è anche il precetto di non pronunciare falsa testimonianza. Davvero l’accordo di programma non contempla un’ipotetica chiusura dell’area a caldo, quando dice “In una seconda fase la competitività del costo ghisa, rapportato ai prezzi delle importazioni dall’estero, definirà la convenienza o meno della produzione di ghisa e della cokeria con l’eventuale ipotesi di sostituire la produzione di coke approvigionandolo dall’estero. Al termine dell’eventuale dismissione della cokeria si renderà disponibile un’area di circa 50.000 mq che sarà riconvertita ad area retroportuale”?».

Arrivando all’oggi, Dipiazza sta promettendo la chiusura dell’area a caldo, mentre ora lei sta affermando che in realtà un sindaco non lo può fare. Allora Dipiazza sta imbrogliando i triestini?

Io non uso questo termine, dico che è una promessa che non si può attuare, se l’azienda continua a rispettare il piano di interventi. D’altro canto i sindaci non fermano le attività industriali, possono solo emettere un’ordinanza per la riduzione o la sospensione. La possibilità di mettere dei sigilli a un’azienda non c’è. Questo Dipiazza lo sa bene.

dall'intervista al PICCOLO del 25 luglio 2016

NOTA DI FAQ TRIESTE :


Ordinanze e diffide in materia ambientale

DESCRIZIONE

Le Ordinanze e le diffide sono provvedimenti amministrativi che creano obblighi o divieti e quindi impongono “ordini” positivi (doveri di fare o dare) o negativi (di non fare) a singole persone, a gruppi di persone/aziende o alla collettività.
In genere le Ordinanze sono emanate dal Sindaco in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale o dal Dirigente nel caso si tratti di dare attuazione a regolamenti o disposizioni di legge in materia di igiene/sanità.

Le ordinanze contingibili ed urgenti (o di necessità e urgenza) del Sindaco vengono assunte per casi eccezionali di particolare gravità e possono comportare anche deroghe all'ordinamento giuridico vigente (extra ordinem) .

Le ordinanze ordinarie del Dirigente vengono assunte per imporre ad un soggetto o ad una pluralità di soggetti un determinato comportamento, previsto dalla norma di legge o di regolamento, per ragioni di igiene o sanità.
Le ordinanze possono quindi rendersi necessarie per risolvere e sanare situazioni antigieniche presso aree private/pubbliche o per ragioni di sanità pubblica.

Molto spesso le Ordinanze sono il risultato di un procedimento che è stato avviato a seguito del ricevimento di un esposto da parte di un cittadino oppure vengono redatte d'ufficio dietro proposta di organi tecnici competenti come l'Azienda Unità Sanitaria Locale.

REQUISITI

Le ordinanze devono essere assunte dall'organo amministrativo “competente” per legge e devono rispettare i principi dell'ordinamento giuridico e le relative norme di legge.

MODALITA’

Il Servizio Ambiente cura la redazione dei testi delle Ordinanze relative ad inconvenienti di natura igienico-sanitaria provocati dalla non osservanza delle norme contenute nel “Regolamento di igiene, sanità pubblica e veterinaria ” e delle norme specifiche in materia igienico sanitaria e la redazione - nelle medesime materie - delle Ordinanze di competenza del Sindaco.

Nel caso di ordinanze ordinarie il Servizio Ambiente provvede ad inviare la comunicazione di “avvio di procedimento” ai soggetti interessati dal provvedimento finale ai sensi della L. 241/90; in tal modo il soggetto interessato ha la possibilità di partecipare al procedimento presentando memorie scritte e documenti.

Le Ordinanze sono notificate ai soggetti interessati oppure, se rivolte alla collettività, vengono pubblicate all'Albo Pretorio.
I soggetti destinatari dell'Ordinanza sono tenuti ad osservare l'ordine impartito dall'autorità nei termini indicati nel provvedimento stesso.

In genere l'A.U.S.L. o la Polizia Municipale vengono incaricati di vigilare sull'esecuzione dell'Ordinanza in quanto organi di controllo che svolgono anche funzioni di P.G (polizia giudiziaria).

Il destinatario dell'Ordinanza ha facoltà di presentare ricorso ordinario al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dell'Ordinanza oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica della stessa.

COSTI

sanzioni stabilite dalle normative specifiche (es per violazione a norme del Regolamento di Igiene);
l'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità (ovvero dell'Ordinanza) comporta la violazione dell'art. 650 del Codice Penale , ove ne ricorrano i casi.650. Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità.
Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [c.p. 336, 337, 338], con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206.

TEMPI

In caso di Ordinanze contingibili ed urgenti il provvedimento viene preparato e notificato ai soggetto interessati nel minor tempo possibile (anche pochissimi giorni).

30 giorni per l'emissione di un'Ordinanza ordinaria, esclusi i tempi necessari per l'espletamento dei sopralluoghi e per acquisire i pareri tecnici necessari nonché esclusi i tempi per garantire la partecipazione al procedimento.


DOCUMENTAZIONE : INTERROGAZIONE PARLAMENTARE ROSATO

Interpellanza sul sequestro preventivo della Ferriera di Servola a rischio chiusura per emissioni diffuse

ROSATO e DAMIANI. - Al Ministro delle attività produttive, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. - Per sapere - premesso che:


il 29 settembre 2003 la Ferriera di Servola (Trieste), per ordine del Tribunale di Trieste, è stata posta sotto sequestro, determinando, di fatto, il blocco dell'attività dello stabilimento siderurgico;

presso la Ferriera sono attualmente impiegate circa 1.000 persone;

si calcola che, considerato anche l'indotto, siano circa 1.500 le famiglie esposte al rischio della perdita di lavoro;

l'8 ottobre 2003 il gruppo Lucchini, proprietario della Ferriera, ha depositato al Tribunale del Riesame di Trieste, ricorso contro il sequestro degli impianti;
il 9 ottobre 2003, a Roma, è stato firmato un accordo di massima tra il gruppo Lucchini e il Ministro dell'ambiente contenente un indice di iniziative che saranno approfondite e ampliate con lo stesso Ministero dell'ambiente;

il 14 ottobre 2003, a Trieste, viene sottoscritto un protocollo d'intesa tra il ministero dell'ambiente e tutela del territorio, gruppo Lucchini, regione Friuli-Venezia Giulia e istituzioni locali per giungere al dissequestro della Ferriera di Servola;

il protocollo prevede un percorso "ambientale" per tenere sotto controllo le emissioni diffuse dalla Ferriera e istituisce una Segreteria tecnica per definire le cose più urgenti da fare per il risanamento dell'impianto industriale, coordinata dallo stesso ministero dell'ambiente;

il 16 ottobre 2003, il Tribunale del Riesame, al termine di una camera di Consiglio durata alcune ore, si è riservata la decisione sul ricorso presentato dal gruppo Lucchini contro l'ordinanza di sequestro dello stabilimento triestino, accogliendo però parzialmente il ricorso stesso, riconducendo la competenza in materia al giudice Fabrizio Rigo che guida un procedimento su presunte emissioni inquinanti in corso dal 2002;

il 28 ottobre 2003 il giudice Rigo dispone il dissequestro temporaneo della Ferriera di Servola per consentire lo scarico di 60 mila tonnellate di carbone necessarie per evitare lo spegnimento forzato dell'intero impianto; il 5 novembre 2003 la Ferriera resta sotto sequestro preventivo con provvedimento del giudice Rigo:

il protocollo sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e del territorio e dal gruppo Lucchini prevede un tavolo tecnico che va convocato per l'attivazione di interventi al fine di ridurre l'impatto ambientale dello stabilimento siderurgico;
e considerata l'esigenza, già manifestata dalle organizzazioni sindacali anche al presidente della Camera, di una convocazione da parte del Ministro delle attività produttive di un tavolo di concertazione tra azienda, organizzazioni sindacali, ministero ed enti locali -:

quali impegni urgenti il Governo intenda prendere per evitare la chiusura della Ferriera di Servola.

(4-07978)


Risposta. - In ordine all'interrogazione in esame con la quale si chiede di conoscere quali impegni urgenti il Governo intenda adottare per evitare la chiusura della Ferriera di Servola, si riferisce che sono da tempo in corso, su iniziativa del Ministero delle attività produttive, azioni per la definizione di un accordo di programma volto all'organico riassetto dell'area industriale in questione. Tali azioni sono svolte nell'ambito del Protocollo di intesa "Sviluppo dell'area industriale di Servola (Trieste)" del 20 gennaio 2003 che prevede la dismissione delle attività siderurgiche nell'area di Servola entro il 2009.

Per anticipare la trattazione degli aspetti ambientali del previsto accordo di programma, su iniziativa del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è stato firmato il 14 ottobre 2003 il protocollo di intesa "Azioni per il miglioramento delle condizioni ambientali dell'area industriale di Servola".

Il Protocollo di intesa è stato sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, dal Presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, dal Presidente della provincia di Trieste, dal sindaco di Trieste e da rappresentanti del Ministero delle attività produttive, dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, dalla società proprietaria e dall'azienda.

In attuazione di tale Protocollo l'azienda ha elaborato l'analisi ambientale iniziale dello stabilimento e ha avviato interventi per il miglioramento e monitoraggio delle condizioni ambientali dell'area, in stretta collaborazione con una segreteria tecnica, coordinata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, costituita da 24 esperti designati dai soggetti sottoscrittori nonché dall'APAT, dal CNR, dall'ISS e dall'ASL competente.

Il 22 settembre 2004 la citata segreteria tecnica ha concluso le attività previste dal Protocollo d'intesa con la sottoscrizione, da parte di tutti i componenti, della relazione tecnica finale che, ai sensi del Protocollo stesso, costituirà la base tecnica per la sottoscrizione, da parte di tutti i firmatari del Protocollo, di un accordo volontario.

È in fase di valutazione l'opportunità di prolungare le attività della segreteria tecnica per garantire la vigilanza sul proseguimento degli interventi di miglioramento e monitoraggio ambientale programmati, fino alla definizione dell'accordo volontario ovvero fino al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale all'impianto.

È inoltre in fase di valutazione, l'opportunità di prevedere ulteriori firmatari, in particolare le parti sociale, per quanto riguarda l'accordo volontario.


Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

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