– Interrogazione Aris Prodani dd 02 febbraio 2016
Al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, al Ministero dell’Economia e delle Finanze
Per sapere:
premesso che
La Legge 84 del 1994, istituendo le
Autorità Portuali ed individuandone le relative competenze, in
ottemperanza ai precisi impegni internazionali sottoscritti in merito
alla peculiarità dei Porto Franco Internazionale di Trieste,
all’articolo 6, comma 12, cita testualmente: “È fatta salva la
disciplina vigente per i punti franchi compresi nella zona del porto
franco di Trieste. Il Ministro dei trasporti e della navigazione,
sentita l’autorità portuale di Trieste, con proprio decreto
stabilisce l’organizzazione amministrativa per la gestione di detti
punti franchi”.
Lo stesso sito sito internet
istituzionale dell’Autorità Portuale di Trieste specifica che,
“Negli artt. 1-20 dell’Allegato VIII al Trattato di Pace sono
contenuti i
principi fondamentali della disciplina del Porto Franco,
i parametri generali di riferimento per lo Stato italiano, competente
a darvi attuazione con propri atti”
Le menzionate disposizioni, che
avrebbero chiarito in maniera certa e definitiva tutte le
agevolazioni e le peculiarità di cui beneficiano i Punti Franchi
triestini e sciogliere una volta per tutte le incongruenze e le
incertezze sull’applicazione della normativa speciale di
agevolazione, a 22 anni di distanza, attendono ancora di essere
emanate.
Il testo del decreto legislativo della
Riforma Portuale approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 20
gennaio 2016, nel trasformare le Autorità Portuali in Autorità di
Sistema Portuale, all’Art 5 Comma 13, riprende il testo di
riferimento per il Porto Franco di Trieste indicando che “ È fatta
salva la disciplina vigente per i punti franchi compresi nella zona
del porto franco di Trieste, nonché quella vigente per i punti
franchi esistenti in altri ambiti portuali. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle finanze, sentita l’AdSP
territorialmente competente, con proprio decreto stabilisce
l’organizzazione amministrativa per la gestione di detti punti”
Il testo del sopracitato decreto, nella
parte relativa ai punti franchi triestini, accoglie i contenuti
dell’Ordine del Giorno 9/3098-A/92 a prima firma Prodani, accolto
dal Governo durante la seduta 16 luglio 2015 del Disegno di Legge
1577 ( Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche ) con il quale si impegnava il Governo a “
prevedere, in fase di riorganizzazione e semplificazione delle
autorità portuali, misure per la salvaguardia dei principi sanciti
dai trattati internazionali sottoscritti dall’Italia, che
conferiscono ai punti franchi compresi nella zona del porto franco
di Trieste un particolare regime giuridico e fiscale”.
A seguito dell’entrata in vigore
della Legge 22 dicembre 2014, n. 190 ( Stabilità 2015 ), ed in
particolare a quanto contenuti dall’Art.1, commi da 618 a 619, in
data 26 gennaio 2016, il Commissario di Governo nella Regione Friuli
Venezia Giulia, con proprio Decreto ( Prot 19/8-5/2016 ) al comma 1.
ha spostato “il Regime Giuridico internazionale di Porto Franco dal
Porto Vecchio di Trieste alle aree individuate nella proposta
formulata dall’Autorità Portuale di Trieste (..) “.
Al comma 2. Stabilisce che “
l’operatività del regime giuridico di Punto Franco nelle nuove
aree è subordinato all’adozione degli strumenti amministrativi,
anche di carattere convenzionale, ed alla realizzazione delle
infrastrutture necessarie, per garantire l’efficace svolgimento dei
compiti istituzionali dell’Agenzia delle Dogane e della Guardia di
Finanza a tutela degli interessi erariali dello Stato e dell’Unione
Europea”.
Con il citato trasferimento, e con la
conseguente creazione di nuove aree distribuite sul territorio
triestino che beneficiano dello speciale regime, si auspica la
definizione in tempi brevi dell’organizzazione amministrativa
prevista dalla Riforma Portuale e dal citato comma 2 del Decreto del
Commissario del Governo.
– Se i ministeri interrogati possano
fornire una previsione in relazione alle tempistiche necessarie per
l’emanazione del decreto che stabilisce l’organizzazione
amministrativa per la gestione dei Punti Franchi triestini
– Se i ministeri interrogati
intendano chiarire la citata natura “di carattere convenzionale”
degli strumenti amministrativi previsti dal Decreto del Commissario
del Governo per le nuove aree
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