Questo è sempre stato negli ultimi anni un obiettivo delle mobilitazioni dei lavoratori del porto che hanno perseguito questo risultato anche chiamandolo diversamente di volta in volta: mantenimento della Compagnia Portuale, Agenzia del Lavoro portuale sul modello di Livorno , Pool di Manodopera, e altri.
FOTO AL CORTEO DEL 26 AGOSTO 2015 |
Ognuna di queste definizioni prospettava diverse soluzioni per il problema comune di realizzare una formula per un art. 17 che raccolga il maggior numero di lavoratori per contrastare la pratica della corsa al ribasso del costo del lavoro e al la costante riduzione dei diritti.
Ora, come onestamente riconosciuto nella premessa al Protocollo d'intesa, le esigenze dei lavoratori e dei terminalisti hanno trovato un punto d'incontro sotto la direzione della Autorità Portuale. Ognuno ha fatto la sua parte e ha preso atto della realtà dei fatti...... ma senza ulteriori commenti vi proponiamo il testo dell'accordo sottoscritto.
PROTOCOLLO D'INTESA
Il giorno 15 ottobre c.a. presso l'Autorità Portuale di
Trieste, si sono riuniti:
L'Autorità Portuale di Trieste
La Società Trieste Marine Terminal
Società Delta Uno
S.r.l
La Società Minerva srl
Il fallimento Ex Cooperativa Primavera rappresentato dal
Curatore fallimentare
Le organizzazioni sindacali rappresentate come segue:
FI LT – CGIL
CISL RETI
UIL TRASPORTI
UGL MARE
CLPT-USB
Le parti come sopra rappresentate:
Visti gli accordi sindacali confederali del 4 e 11 agosto
u.s.;
Visto il provvedimento del Commissario, controfirmato dal
Commissario di Governo e Prefetto di Trieste, del 28 agosto u.s.;
Visti gli articoli 6, 16, 17, 18 e 24 della Legge 28 gennaio
1994 n. 84;
Considerate le prospettive di traffico del Terminai TMT, che
prevedono nei prossimi mesi l'operatività, nel Porto di Trieste, di navi di
sempre maggiore capacità che comportano l'esigenza di picchi di lavoro di
grande intensità e di una maggiore produttività onde garantire rese adeguate
alle esigenze commerciali delle compagnie armatoriali.
Concordano quanto segue:
1. L'Autorità Portuale di Trieste, preso atto della
disponibilità della Società Minerva S.r.l., di anticipare, in tempi da
concordarsi, la scadenza dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività di
fornitura di lavoro portuale temporaneo nel Porto di Trieste, intende procedere
alla promozione di una Agenzia per il lavoro secondo quanto stabilito all'art.
17 comma 5 della citata Legge 84/94. L'Autorità Portuale di Trieste, nel
manifestare tale intendimento, prevede altresì di intervenire direttamente
nella Agenzia, nella fase di start-up, sulla scorta di quanto avvenuto in altri
Porti nazionali.
Le parti convenute concordano altresì che tale nuova
configurazione del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo non
dovrà comportare, proporzionalmente e a parità di traffico, incrementi del
ricorso all' indennità di mancato avviamento.
2. Tutto il personale ex Cooperativa Primavera, senza
nessuna esclusione, sarà trasferito in via transitoria, presso la società
Minerva, con la conservazione a livello giuridico dei diritti acquisiti, ivi
compresa la piena applicazione dell'art. 18 della Legge 300/70.
Saranno altresì mantenuti i trattamenti economici e
normativi ferma restando la diversa incidenza degli istituti contrattuali e di
legge, attesa la peculiare modalità di svolgimento della prestazione e di
composizione della retribuzione derivante anche dall'impiego nell'impresa
autorizzata ai sensi dell'art. 17.
A completamento dell'iter autorizzativo e amministrativo per
la costituzione dell'Agenzia, tutto il personale Minerva transiterà in
continuità del rapporto di lavoro presso il nuovo soggetto.
3. Il fallimento prende atto della soluzione adottata e si
impegna, subordinatamente alle autorizzazioni dei competenti organi
concorsuali, ad avviare le procedure di vendita del ramo di azienda una volta
che, subordinatamente all'autorizzazione del Ministero dei Trasporti e delle
Infrastrutture, la società Delta Uno avrà formulato un'offerta irrevocabile di
acquisto. La società Delta Uno presenterà detta offerta successivamente
all'autorizzazione Ministeriale ed all'effettiva accettazione del passaggio di
tutto il personale.
Il passaggio di tutto il personale, nessuno escluso, presso
la società Minerva, avverrà previa sottoscrizione da parte di ciascuno di
lettera di dimissioni nei confronti di Delta Uno e contestuale lettera di
assunzione di Minerva, con la conservazione dei trattamenti economici e
normativi acquisiti, ferme restando le peculiarità di cui al rapporto di lavoro
presso l'art. 17, nonché dei diritti giuridici, ivi compresa l'applicazione
dell'art. 18 della Legge 300/70.
4. Il Terminalista TMT, nel concordare sulla proposta di
costituzione dell'Agenzia di cui all'art. 17 comma 5 si impegna, fermo restando
che gli avviamenti sono comunque collegati all'andamento dei traffici, a
mantenere gli avviamenti del personale che transiterà da Delta Uno all'art. 17,
secondo l'attuale andamento.
TMT si impegna altresì a consentire l'avviamento di
personale per il quale, in precedenza, era stata posta una riserva.
Tale ultimo impegno ha natura sperimentale e dovrà
prevedere, da parte dei lavoratori avviati, il rispetto delle regole di
disciplina, delle istruzioni impartite e la normale diligenza richiesta ad un
prestatore di lavoro.
5. La società Delta Uno, autorizzata ex art.16, continuerà a
svolgere la propria attività di esecuzione di appalto di segmenti del ciclo di
operazioni portuali, provvedendo altresì a definire un modello organizzativo
secondo gli impegni già assunti nell'accordo del 27 aprile u.s..
Delta Uno provvederà ad integrare il personale necessario
con avviamenti dell'art. 17.
La Società per figure professionali necessarie e fermo
restando l'impegno all'avviamento del personale art. 17, analogamente a quanto
stabilito al precedente punto 4, provvederà, compatibilmente con la sussistenza
dell'applicazione di ammortizzatori sociali presso la stessa società, ad un
programma graduale di assunzioni ritenute necessarie.
6. L'efficacia delle misure contenute nel presente
protocollo è subordinata alle approvazioni del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti per quanto di competenza. Quanto stabilito nel presente
protocollo costituisce altresì linea di indirizzo per la definizione di
analoghe intese che dovessero rendersi necessarie a fronte dell' attività di
riorganizzazione complessiva del lavoro nel Porto di Trieste come previsto dal
citato provvedimento del Commissario del 28 agosto u.s..
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