sabato 17 ottobre 2015

AGENZIA DEL LAVORO IN PORTO A TRIESTE

SIGLATO UN PROTOCOLLO D'INTESA che vede confluire i lavoratori della Cooperativa Primavera in una Agenzia del Lavoro che opererà in Porto con l'autorizzazione dell'articolo 17, l'articolo che come sanno gli addetti ai lavori era prerogativa della COMPAGNIA e che era stato trasferito alla cooperativa Minerva dopo la chiusura della Compagnia Portuale di Trieste. 

Questo è sempre stato negli ultimi anni un obiettivo delle mobilitazioni dei lavoratori del porto che hanno perseguito questo risultato anche chiamandolo diversamente di volta in volta: mantenimento della Compagnia Portuale, Agenzia del Lavoro portuale sul modello di Livorno , Pool di Manodopera, e altri. 

FOTO AL CORTEO DEL 26 AGOSTO 2015

Ognuna di queste definizioni prospettava diverse soluzioni per il problema comune di realizzare una formula per un art. 17 che raccolga il maggior numero di lavoratori per contrastare la pratica della corsa al ribasso del costo del lavoro e al la costante riduzione dei diritti.

Ora, come onestamente riconosciuto nella premessa al Protocollo d'intesa, le esigenze dei lavoratori e dei terminalisti hanno trovato un punto d'incontro sotto la direzione della Autorità Portuale. Ognuno ha fatto la sua parte e ha preso atto della realtà dei fatti...... ma senza ulteriori commenti vi proponiamo il testo dell'accordo sottoscritto.

PROTOCOLLO D'INTESA

Il giorno 15 ottobre c.a. presso l'Autorità Portuale di Trieste, si sono riuniti:

L'Autorità Portuale di Trieste
La Società Trieste Marine Terminal
Società Delta Uno S.r.l
La Società Minerva srl
Il fallimento Ex Cooperativa Primavera rappresentato dal Curatore fallimentare

Le organizzazioni sindacali rappresentate come segue:
FI LT – CGIL 
CISL RETI
UIL TRASPORTI
UGL MARE
CLPT-USB

Le parti come sopra rappresentate:

Visti gli accordi sindacali confederali del 4 e 11 agosto u.s.;
Visto il provvedimento del Commissario, controfirmato dal Commissario di Governo e Prefetto di Trieste, del 28 agosto u.s.;
Visti gli articoli 6, 16, 17, 18 e 24 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84;
Considerate le prospettive di traffico del Terminai TMT, che prevedono nei prossimi mesi l'operatività, nel Porto di Trieste, di navi di sempre maggiore capacità che comportano l'esigenza di picchi di lavoro di grande intensità e di una maggiore produttività onde garantire rese adeguate alle esigenze commerciali delle compagnie armatoriali.

Concordano quanto segue:

1. L'Autorità Portuale di Trieste, preso atto della disponibilità della Società Minerva S.r.l., di anticipare, in tempi da concordarsi, la scadenza dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività di fornitura di lavoro portuale temporaneo nel Porto di Trieste, intende procedere alla promozione di una Agenzia per il lavoro secondo quanto stabilito all'art. 17 comma 5 della citata Legge 84/94. L'Autorità Portuale di Trieste, nel manifestare tale intendimento, prevede altresì di intervenire direttamente nella Agenzia, nella fase di start-up, sulla scorta di quanto avvenuto in altri Porti nazionali.
Le parti convenute concordano altresì che tale nuova configurazione del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo non dovrà comportare, proporzionalmente e a parità di traffico, incrementi del ricorso all' indennità di mancato avviamento.

2. Tutto il personale ex Cooperativa Primavera, senza nessuna esclusione, sarà trasferito in via transitoria, presso la società Minerva, con la conservazione a livello giuridico dei diritti acquisiti, ivi compresa la piena applicazione dell'art. 18 della Legge 300/70.
Saranno altresì mantenuti i trattamenti economici e normativi ferma restando la diversa incidenza degli istituti contrattuali e di legge, attesa la peculiare modalità di svolgimento della prestazione e di composizione della retribuzione derivante anche dall'impiego nell'impresa autorizzata ai sensi dell'art. 17.
A completamento dell'iter autorizzativo e amministrativo per la costituzione dell'Agenzia, tutto il personale Minerva transiterà in continuità del rapporto di lavoro presso il nuovo soggetto.

3. Il fallimento prende atto della soluzione adottata e si impegna, subordinatamente alle autorizzazioni dei competenti organi concorsuali, ad avviare le procedure di vendita del ramo di azienda una volta che, subordinatamente all'autorizzazione del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, la società Delta Uno avrà formulato un'offerta irrevocabile di acquisto. La società Delta Uno presenterà detta offerta successivamente all'autorizzazione Ministeriale ed all'effettiva accettazione del passaggio di tutto il personale.
Il passaggio di tutto il personale, nessuno escluso, presso la società Minerva, avverrà previa sottoscrizione da parte di ciascuno di lettera di dimissioni nei confronti di Delta Uno e contestuale lettera di assunzione di Minerva, con la conservazione dei trattamenti economici e normativi acquisiti, ferme restando le peculiarità di cui al rapporto di lavoro presso l'art. 17, nonché dei diritti giuridici, ivi compresa l'applicazione dell'art. 18 della Legge 300/70.

4. Il Terminalista TMT, nel concordare sulla proposta di costituzione dell'Agenzia di cui all'art. 17 comma 5 si impegna, fermo restando che gli avviamenti sono comunque collegati all'andamento dei traffici, a mantenere gli avviamenti del personale che transiterà da Delta Uno all'art. 17, secondo l'attuale andamento.
TMT si impegna altresì a consentire l'avviamento di personale per il quale, in precedenza, era stata posta una riserva.
Tale ultimo impegno ha natura sperimentale e dovrà prevedere, da parte dei lavoratori avviati, il rispetto delle regole di disciplina, delle istruzioni impartite e la normale diligenza richiesta ad un prestatore di lavoro.

5. La società Delta Uno, autorizzata ex art.16, continuerà a svolgere la propria attività di esecuzione di appalto di segmenti del ciclo di operazioni portuali, provvedendo altresì a definire un modello organizzativo secondo gli impegni già assunti nell'accordo del 27 aprile u.s..
Delta Uno provvederà ad integrare il personale necessario con avviamenti dell'art. 17.
La Società per figure professionali necessarie e fermo restando l'impegno all'avviamento del personale art. 17, analogamente a quanto stabilito al precedente punto 4, provvederà, compatibilmente con la sussistenza dell'applicazione di ammortizzatori sociali presso la stessa società, ad un programma graduale di assunzioni ritenute necessarie.

6. L'efficacia delle misure contenute nel presente protocollo è subordinata alle approvazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per quanto di competenza. Quanto stabilito nel presente protocollo costituisce altresì linea di indirizzo per la definizione di analoghe intese che dovessero rendersi necessarie a fronte dell' attività di riorganizzazione complessiva del lavoro nel Porto di Trieste come previsto dal citato provvedimento del Commissario del 28 agosto u.s..

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