Era l'argomento preferito del Gruppo Lucchini agitare la "paura della perdita dei posti di lavoro " sia in presenza di un sequestro degli impianti da parte dei magistrati, sia in occasione delle iniziative per recuperare il pagamento di fatture che Elettra non aveva ancora pagato, sia di fronte alle contestazioni di cittadini e movimenti ambientalisti e in difesa della salute.
In varie occasioni era stata avanzata l'ipotesi che un intervento del Comune con un suo atto avrebbe comportato un rischio di bilancio per il Comune stesso. Veniva detto che se avesse vinto un eventuale ricorso dell'azienda nei confronti di un provvedimento comunale lo stesso Comune sarebbe stato chiamato a pagare il costo del "fermo della produzione ". Sarà vero ?
E' a questa possibilità che si riferisce il cavalier Arvedi quando parla di chi dovrà rispondere di 200 milioni e di 600 posti di lavoro ? Oppure il cavaliere in questione si riferisce ad una responsabilità politica e non materiale ?
Sarebbe bene chiarire questa leggenda metropolitana che resta tale fintanto che non si citano articoli di legge e del codice. Quando il Sindaco di Piombino ha emesso un'ordinanza sospensiva della cokeria definita 27 forni la Lucchini presentò ricorso al TAR della Toscana contro la sospensione dell'attività che venne respinto.
Riportiamo in fondo a questo articolo anche la vicenda del sequestro degli impianti servolani da parte della magistratura ricostruita in una interrogazione dell'epoca del deputato Ettore Rosato ( da notare le somiglianze con l'attuale stato delle cose ndr)
Noi iniziamo ad affrontare il tema di questa leggenda metropolitana che insinua il sospetto e il pericolo che un intervento del Sindaco possa comportare, se non debitamente documentato, un grave rischio economico per il bilancio del Comune.
«Con grande rispetto
verso la religiosità di Giovanni Arvedi che sempre ci viene ricordata nei
consessi istituzionali, rammento che tra i dieci comandamenti c’è anche il
precetto di non pronunciare falsa testimonianza. Davvero l’accordo di programma
non contempla un’ipotetica chiusura dell’area a caldo, quando dice “In una
seconda fase la competitività del costo ghisa, rapportato ai prezzi delle
importazioni dall’estero, definirà la convenienza o meno della produzione di
ghisa e della cokeria con l’eventuale ipotesi di sostituire la produzione di
coke approvigionandolo dall’estero. Al termine dell’eventuale dismissione della
cokeria si renderà disponibile un’area di circa 50.000 mq che sarà riconvertita
ad area retroportuale”?».

Io non uso questo termine, dico che è una promessa che non
si può attuare, se l’azienda continua a rispettare il piano di interventi.
D’altro canto i sindaci non fermano le attività industriali, possono solo
emettere un’ordinanza per la riduzione o la sospensione. La possibilità di
mettere dei sigilli a un’azienda non c’è. Questo Dipiazza lo sa bene.
dall'intervista al PICCOLO del 25 luglio 2016
NOTA DI FAQ TRIESTE :
Ordinanze e diffide in materia ambientale
DESCRIZIONE
Le Ordinanze e le diffide sono provvedimenti amministrativi
che creano obblighi o divieti e quindi impongono “ordini” positivi (doveri di
fare o dare) o negativi (di non fare) a singole persone, a gruppi di
persone/aziende o alla collettività.
In genere le Ordinanze sono emanate dal Sindaco in caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale o dal Dirigente nel
caso si tratti di dare attuazione a regolamenti o disposizioni di legge in
materia di igiene/sanità.
Le ordinanze contingibili ed urgenti (o di necessità e
urgenza) del Sindaco vengono assunte per casi eccezionali di particolare
gravità e possono comportare anche deroghe all'ordinamento giuridico vigente
(extra ordinem) .
Le ordinanze ordinarie del Dirigente vengono assunte per
imporre ad un soggetto o ad una pluralità di soggetti un determinato
comportamento, previsto dalla norma di legge o di regolamento, per ragioni di
igiene o sanità.
Le ordinanze possono quindi rendersi necessarie per
risolvere e sanare situazioni antigieniche presso aree private/pubbliche o per
ragioni di sanità pubblica.
Molto spesso le Ordinanze sono il risultato di un
procedimento che è stato avviato a seguito del ricevimento di un esposto da
parte di un cittadino oppure vengono redatte d'ufficio dietro proposta di
organi tecnici competenti come l'Azienda Unità Sanitaria Locale.
REQUISITI
Le ordinanze devono essere assunte dall'organo
amministrativo “competente” per legge e devono rispettare i principi
dell'ordinamento giuridico e le relative norme di legge.
MODALITA’
Il Servizio Ambiente cura la redazione dei testi delle
Ordinanze relative ad inconvenienti di natura igienico-sanitaria provocati
dalla non osservanza delle norme contenute nel “Regolamento di igiene, sanità
pubblica e veterinaria ” e delle norme specifiche in materia igienico sanitaria
e la redazione - nelle medesime materie - delle Ordinanze di competenza del
Sindaco.
Nel caso di ordinanze ordinarie il Servizio Ambiente
provvede ad inviare la comunicazione di “avvio di procedimento” ai soggetti
interessati dal provvedimento finale ai sensi della L. 241/90; in tal modo il
soggetto interessato ha la possibilità di partecipare al procedimento
presentando memorie scritte e documenti.
Le Ordinanze sono notificate ai soggetti interessati oppure,
se rivolte alla collettività, vengono pubblicate all'Albo Pretorio.
I soggetti destinatari dell'Ordinanza sono tenuti ad
osservare l'ordine impartito dall'autorità nei termini indicati nel provvedimento
stesso.
In genere l'A.U.S.L. o la Polizia Municipale vengono
incaricati di vigilare sull'esecuzione dell'Ordinanza in quanto organi di
controllo che svolgono anche funzioni di P.G (polizia giudiziaria).
Il destinatario dell'Ordinanza ha facoltà di presentare
ricorso ordinario al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60
(sessanta) giorni dalla data di notifica dell'Ordinanza oppure ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di
notifica della stessa.
COSTI
sanzioni stabilite dalle normative specifiche (es per
violazione a norme del Regolamento di Igiene);
l'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità (ovvero
dell'Ordinanza) comporta la violazione dell'art. 650 del Codice Penale , ove ne
ricorrano i casi.650. Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità.
Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato
dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine
pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato
[c.p. 336, 337, 338], con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro
206.
TEMPI
In caso di Ordinanze contingibili ed urgenti il
provvedimento viene preparato e notificato ai soggetto interessati nel minor
tempo possibile (anche pochissimi giorni).
30 giorni per l'emissione di un'Ordinanza ordinaria, esclusi
i tempi necessari per l'espletamento dei sopralluoghi e per acquisire i pareri
tecnici necessari nonché esclusi i tempi per garantire la partecipazione al
procedimento.
DOCUMENTAZIONE : INTERROGAZIONE PARLAMENTARE ROSATO
Interpellanza sul sequestro preventivo della Ferriera di
Servola a rischio chiusura per emissioni diffuse
ROSATO e DAMIANI. - Al Ministro delle attività produttive,
al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. - Per sapere -
premesso che:
il 29 settembre 2003 la Ferriera di Servola (Trieste), per
ordine del Tribunale di Trieste, è stata posta sotto sequestro, determinando,
di fatto, il blocco dell'attività dello stabilimento siderurgico;
presso la Ferriera sono attualmente impiegate circa 1.000
persone;
si calcola che, considerato anche l'indotto, siano circa
1.500 le famiglie esposte al rischio della perdita di lavoro;
l'8 ottobre 2003 il gruppo Lucchini, proprietario della
Ferriera, ha depositato al Tribunale del Riesame di Trieste, ricorso contro il
sequestro degli impianti;
il 9 ottobre 2003, a Roma, è stato firmato un accordo di
massima tra il gruppo Lucchini e il Ministro dell'ambiente contenente un indice
di iniziative che saranno approfondite e ampliate con lo stesso Ministero dell'ambiente;
il 14 ottobre 2003, a Trieste, viene sottoscritto un
protocollo d'intesa tra il ministero dell'ambiente e tutela del territorio,
gruppo Lucchini, regione Friuli-Venezia Giulia e istituzioni locali per
giungere al dissequestro della Ferriera di Servola;
il protocollo prevede un percorso "ambientale" per
tenere sotto controllo le emissioni diffuse dalla Ferriera e istituisce una
Segreteria tecnica per definire le cose più urgenti da fare per il risanamento
dell'impianto industriale, coordinata dallo stesso ministero dell'ambiente;
il 16 ottobre 2003, il Tribunale del Riesame, al termine di
una camera di Consiglio durata alcune ore, si è riservata la decisione sul
ricorso presentato dal gruppo Lucchini contro l'ordinanza di sequestro dello
stabilimento triestino, accogliendo però parzialmente il ricorso stesso,
riconducendo la competenza in materia al giudice Fabrizio Rigo che guida un
procedimento su presunte emissioni inquinanti in corso dal 2002;
il 28 ottobre 2003 il giudice Rigo dispone il dissequestro
temporaneo della Ferriera di Servola per consentire lo scarico di 60 mila
tonnellate di carbone necessarie per evitare lo spegnimento forzato dell'intero
impianto; il 5 novembre 2003 la Ferriera resta sotto sequestro preventivo con
provvedimento del giudice Rigo:
il protocollo sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e del
territorio e dal gruppo Lucchini prevede un tavolo tecnico che va convocato per
l'attivazione di interventi al fine di ridurre l'impatto ambientale dello
stabilimento siderurgico;
e considerata l'esigenza, già manifestata dalle
organizzazioni sindacali anche al presidente della Camera, di una convocazione
da parte del Ministro delle attività produttive di un tavolo di concertazione
tra azienda, organizzazioni sindacali, ministero ed enti locali -:
quali impegni urgenti il Governo intenda prendere per
evitare la chiusura della Ferriera di Servola.
(4-07978)
Risposta. - In ordine all'interrogazione in esame con la
quale si chiede di conoscere quali impegni urgenti il Governo intenda adottare
per evitare la chiusura della Ferriera di Servola, si riferisce che sono da
tempo in corso, su iniziativa del Ministero delle attività produttive, azioni
per la definizione di un accordo di programma volto all'organico riassetto
dell'area industriale in questione. Tali azioni sono svolte nell'ambito del
Protocollo di intesa "Sviluppo dell'area industriale di Servola
(Trieste)" del 20 gennaio 2003 che prevede la dismissione delle attività
siderurgiche nell'area di Servola entro il 2009.
Per anticipare la trattazione degli aspetti ambientali del
previsto accordo di programma, su iniziativa del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, è stato firmato il 14 ottobre 2003 il protocollo di
intesa "Azioni per il miglioramento delle condizioni ambientali dell'area
industriale di Servola".
Il Protocollo di intesa è stato sottoscritto dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, dal Presidente della regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia, dal Presidente della provincia di Trieste, dal
sindaco di Trieste e da rappresentanti del Ministero delle attività produttive,
dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, dalla società
proprietaria e dall'azienda.
In attuazione di tale Protocollo l'azienda ha elaborato
l'analisi ambientale iniziale dello stabilimento e ha avviato interventi per il
miglioramento e monitoraggio delle condizioni ambientali dell'area, in stretta
collaborazione con una segreteria tecnica, coordinata dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, costituita da 24 esperti designati
dai soggetti sottoscrittori nonché dall'APAT, dal CNR, dall'ISS e dall'ASL
competente.
Il 22 settembre 2004 la citata segreteria tecnica ha
concluso le attività previste dal Protocollo d'intesa con la sottoscrizione, da
parte di tutti i componenti, della relazione tecnica finale che, ai sensi del
Protocollo stesso, costituirà la base tecnica per la sottoscrizione, da parte
di tutti i firmatari del Protocollo, di un accordo volontario.
È in fase di valutazione l'opportunità di prolungare le
attività della segreteria tecnica per garantire la vigilanza sul proseguimento
degli interventi di miglioramento e monitoraggio ambientale programmati, fino
alla definizione dell'accordo volontario ovvero fino al rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale all'impianto.
È inoltre in fase di valutazione, l'opportunità di prevedere
ulteriori firmatari, in particolare le parti sociale, per quanto riguarda
l'accordo volontario.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio:
Altero Matteoli.
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