martedì 1 luglio 2014

PERCHE' TARANTO E GIOIA TAURO CERCANO DI DIVENTARE ZONA FRANCA E IL PORTO FRANCO INTERNAZIONALE DI TRIESTE NON E' MAI STATO ISTITUITO ?

Dopo Taranto spunta una proposta di legge per istituire una "Zona Franca " nel porto
di Gioia Tauro. Esiste in Parlamento una proposta di legge per istituire le cosidette ZES - zone economiche speciali che tanto ricordano la Zona Franca Integrale di Trieste.

Provate a leggere ad esempio l'art. 4 della proposta 

ART. 4.


(Regime fiscale delle ZES).

1. Le nuove imprese che iniziano una nuova attività economica nella ZES nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2016 possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:

a) esenzione dall’imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, l’esenzione si applica anche negli anni 2017, 2018 e 2019 nella misura del 50 per cento dell’importo dovuto;

b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi d’imposta. Per le PMI l’esenzione si applica anche negli anni 2017, 2018 e 2019, nella misura del 50 per cento dell’importo dovuto;

c) esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) e dalla tariffa regionale sui rifiuti urbani (TARSU) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle imprese e utilizzati per l’esercizio delle nuove attività economiche;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle imprese per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento per i contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato per una durata non inferiore a dodici mesi. Per gli anni 2017,
2018 e 2019 la riduzione è determinata nella misura del 30 per cento.

2. Le imprese che operano nella ZES beneficiano dell’esenzione totale dalle imposte doganali e dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) per l’importazione, l’esportazione, il consumo e la circolazione dei prodotti che entrano e sono lavorati nella ZES e che sono esportati dalla stessa ZES.

3.  Alle imprese già presenti nel territorio interessato all’atto della costituzione giuridica della ZES si applicano le agevolazioni fiscali di cui ai commi 1, lettere b), e d), e 2. Per quanto riguarda l’IRAP l’esecuzione è riconosciuta nella misura del 50 per cento.

4. Il riconoscimento delle agevolazioni fiscali di cui al presente articolo è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) le nuove imprese devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni, pena la revoca retroattiva delle agevolazioni fiscali già concesse e godute;

b) almeno il 90 per cento del personale dell’impresa deve essere reclutato nell’ambito della regione nella quale è istituita la ZES;

c) il beneficio fiscale complessivo è riconosciuto ad ogni impresa nei limiti di una percentuale del fatturato di ciascun esercizio stabilita con decreto dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,da emanare entro un mese dalla data di
entrata in vigore della legge.

5. L’efficacia della disposizioni del presente articolo è subordinata all’autorizzazione
della Commissione europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato

sul funzionamento dell’Unione europea.


tratto da : 
Atti Parlamentari —  Camera dei Deputati — 1272
XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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