sabato 2 gennaio 2016

ESERCIZI SULLA RIFORMA DELLA PORTUALITA' : IL CASO SAVONA SALERNO


LA RIFORMA DEI PORTI PER PRINCIPIANTI

Vediamo di entrare nel merito di alcuni passaggi della Riforma dei porti. Per gli "esperti" è facile giudicare proposte e controproposte, con un po' di attenzione riescono anche a trovare alcuni "trucchi" nei vari testi. 

Ad esempio sulle nomine dei presidenti delle Autorità Portuali, che oggi funzionano secondo il meccanismo della cosiddetta TERNA il passaggio alla decisione esclusiva da parte del Ministero competente viene presentato come una ottima semplificazione delle procedure. Su questo abbiamo registrato una sentenza della Corte Costituzionale che non permetterà di escludere le Regioni dalla decisione sui Presidenti delle Autorità portuali.

Quindi non si trattava di una semplificazione della burocrazia ma di una esclusione delle Regioni, quindi del livello territoriale, dalla decisione sulle nomine ?

Per fare un po' di pratica anche noi, che esperti non siamo, proviamo a leggere la proposta avanzata da operatori portuali di Salerno e Savona in un documento reso pubblico nelle scorse settimane.

Per facilitare la lettura e la comprensione del testo lo abbiamo integrato con citazioni dalla legge ora vigente, la 84/94 e da qualche commento. In questo modo la lettura risulta più facile e scorrevole e cominciamo ad esercitarci sui vari passaggi e ad individuare alcuni argomenti di contrasto.

Come leggere ?

IN NERO testo proposte Savona Salerno

IN ROSSO testo legge 84/94 vigente

IN BLU il nostro commento

1.     Riduzione del numero delle Autorità Portuali con la soppressione delle Authority per le quali è applicabile la norma già prevista dalla
attuale Legge 84/94 e il mantenimento delle Autorità Portuali che rispondono ai requisiti indicati dall’art. 6, comma 8 di tale legge e che abbiano un tracciato di best practices in merito alla gestione economica dell’ente, al trend dei traffici, alla realizzazione di piani di riqualificazione infrastrutturale con capacità di spesa dei fondi UE a disposizione.

8. Nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 13, decorsi tre
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti e della
navigazione, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400 , possono essere
istituite ulteriori autorità in porti di categoria II, classi I e II, non compresi
tra quelli di cui al comma 1, che nell'ultimo triennio abbiano registrato un
volume di traffico di merci non inferiore a tre milioni di tonnellate annue al
netto del 90 per cento delle rinfuse liquide o a 200.000 Twenty Feet
Equivalent Unit (TEU). A decorrere dal 1° gennaio 1995 può essere disposta
l'istituzione, previa verifica dei requisiti, di autorità portuali nei porti di Olbia,
Piombino e Salerno (29).

Ad oggi, in base alla legge vigente, risultano soppresse le Autorità Portuali di Trapani e Manfredonia e quindi il numero dovrebbe rimanere invariato.


2.     Semplificazione e sburocratizzazione, con tempi certi e “veloci” delle procedure di sbarco e sdoganamento, nonché delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione di adeguamenti e modifiche dei piani regolatori portuali, dragaggi, realizzazione di piazzali, banchine, e riqualificazioni infrastrutturali, particolarmente nel caso di interventi all’interno dei confini esistenti del porto.

Questa proposta non entra nel merito ma enuncia degli obiettivi che da anni vengono illustrati – vedi la questione dello sdoganamento – e quindi non è discutibile perché non affronta il “come” dell’intervento che si vuole realizzare.

3. Una diversa organizzazione gestionale degli scali e della logistica italiana che punti al raccordo tra singole Autorità Portuali, aeroporti, interporti, reti stradali e ferroviarie, Regioni e ministero, ai fini della pianificazione complessiva degli investimenti da sottoporre al controllo ed approvazione ministeriale sulla base delle proposte e indicazioni fornite da ciascuna struttura operativa locale, al fine di promuovere sistemi logistici territoriali integrati, essenziali all’efficienza e alla competitività del sistema industriale, commerciale e turistico del paese; progetti di integrazione multimodale; sistemi di sportelli unici; sistemi informatici integrati ed ogni altra iniziativa tesa allo sviluppo di una complessiva piastra logistica, di portata sovra regionale, con l’obiettivo della competitività internazionale della nostra economia, valorizzando l’imprenditoria locale ed i territori. Questi obiettivi posso essere conseguiti mediante due opzioni, che rappresentano – queste si – una radicale riforma ed una profonda semplificazione del sistema in vigore:
– una sola Authority Nazionale della Logistica e della Portualità, con una regia centralizzata, o in alternativa,
– l’istituzione di sei Autorità di Sistema della Portualità e della Logistica, competenti sulle aree Nord Ovest, Nord Est, Sud Ovest, Sud Est, Sicilia e Sardegna;
Abbiamo già sottolineato che in base alla legge vigente le Autorità portuali non cambierebbero di numero e quindi si propone di inserire un ulteriore passaggio tra le Autorità Portuali e il Ministero. Un ulteriore incremento di burocrazia più o meno accentratrice di potere a seconda che si dia seguito alla prima o alla seconda delle proposte. Tutta la questione del raccordo logistico con il territorio serve solo da incipit perché è molto difficile immaginare che una unica Autorità nazionale e ancora meno sei diverse Autorità territoriali riescano a superare i contrasti e realizzare un piano logistico integrato che soddisfi le esigenze degli scali interessati.

3.     Semplificazione delle procedure per la nomina dei presidenti di Autorità, superando la logica dei veti incrociati determinata dal meccanismo della “terna”, ma comunque coinvolgendo, fin tanto che esisterà l’art. 117 della Costituzione nell’attuale formulazione, le Regioni di riferimento; istituzione di un Comitato di Gestione a livello di Autorità di Sistema, trasformazione del Comitato Portuale di ciascuna Autorità Portuale locale in un organo “consultivo”, quale organo capace di rappresentare le aspettative e le vocazioni territoriali da parte di istituzioni locali, Associazioni di categoria ed imprenditoriali, rappresentanti dei lavoratori;
Questa proposta è la “concessione” che viene fatta al Governo in materia di governance e quindi trasformare la pratica della terna e gli stessi comitati portuali in organismi consultivi ( senza potere ) e consentire una gestione centralizzata delle nomine come il Governo sta già facendo con la pratica dei Commissari Straordinari.

4.     Responsabilità in capo alla Authority Nazionale o alle Autorità di Sistema della Portualità e della Logistica, per ciò che attiene ai porti (ma ciò varrebbe per tutte le componenti della piastra logistica territoriale), delle funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività esercitate nei porti, sulla base delle indicazioni ricevute dalle singole sottoposte Autorità Portuali, raccordandosi al ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ai fini delle approvazioni e controlli di competenza in merito alla individuazione delle opere di grande infrastrutturazione da realizzarsi nei porti e fuori dai porti.
Vale per questo numero 4 lo stesso commento che abbiamo già fatto per la proposta dell’autorità Unica o delle SEI Autorità territoriali

Arriviamo ora alla parte finale della proposta lanciata da Savona e Salerno dove abbiamo messo a confronto i compiti previsti per l’Autorità Portuale della proposta Savona Salerno e gli attuali compiti di un Presidente dell’Autorità Portuale esistente. E’ seccante dover citare per l’ennesima volta IL GATTOPARDO di Tommasi da Lampedusa ma è una citazione dovuta visto che i compiti attribuiti sono identici , anche se cambiati di posto nell’elenco. Cambiare tutto per non cambiare niente.

6. Responsabilità in capo alla Autorità Portuale del singolo scalo a:
3. Il presidente dell'autorità portuale:
a) presiede il comitato portuale;

– elaborare il piano operativo triennale, per l’approvazione da parte del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema; b) sottopone al comitato portuale, per l'approvazione, il piano operativo
triennale;

– elaborare il Piano Regolatore Portuale; c) sottopone al comitato portuale, per l'adozione, il piano regolatore
portuale;

– sottoporre al Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema gli schemi di delibere riguardanti il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo, etc;
d) sottopone al comitato portuale gli schemi di delibere riguardanti il
bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo e il
trattamento del segretario generale, nonché il recepimento degli accordi
contrattuali relativi al personale della segreteria tecnico-operativa;

– coordinare le attività svolte nel porto dalle pubbliche amministrazioni, dai servizi portuali, etc; f) provvede al coordinamento delle attività svolte nel porto dalle
pubbliche amministrazioni, nonché al coordinamento e al controllo delle
attività soggette ad autorizzazione e concessione, e dei servizi portuali;

– amministrare le aree ed i beni del demanio marittimo compresi nell’ambito della circoscrizione territoriale; h) amministra le aree e i beni del demanio marittimo compresi
nell'ambito della circoscrizione territoriale di cui all'articolo 6, comma 7, sulla
base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il comitato
portuale, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della
navigazione e nelle relative norme di attuazione (36); e) propone al comitato portuale gli schemi di delibere riguardanti le concessioni di cui all'articolo 6, comma 5;


– esercitare le competenze attribuite alla Autorità Portuale dagli art. 16 e 18, rilasciando, sentita la Commissione Consultiva Locale (e il Comitato di Gestione), le autorizzazioni e le concessioni di cui agli stessi articoli;

– assicurare la navigabilità in ambito portuale e provvede al mantenimento ed approfondimento dei fondali; m) assicura la navigabilità nell'ambito portuale e provvede al mantenimento ed approfondimento dei fondali, fermo restando quanto
disposto dall'articolo 5, commi 8 e 9. Ai fini degli interventi di escavazione e
manutenzione dei fondali può indire, assumendone la presidenza, una
conferenza di servizi con le amministrazioni interessate da concludersi nel
termine di sessanta giorni. Nei casi indifferibili di necessità ed urgenza può
adottare provvedimenti di carattere coattivo. Resta fermo quanto previsto
all'articolo 5, commi 11-bis e seguenti, ove applicabili (37);

– regolamentare il lavoro portuale. i) esercita le competenze attribuite all'autorità portuale dagli articoli 16 e 18 e rilascia, sentito il comitato portuale, le autorizzazioni e le concessioni di cui agli stessi articoli quando queste abbiano durata non superiore a quattro
anni, determinando l'ammontare dei relativi canoni, nel rispetto delle
disposizioni contenute nei decreti del Ministro dei trasporti e della
navigazione di cui, rispettivamente, all'articolo 16, comma 4, e all'articolo
18, commi 1 e 3;
l) promuove l'istituzione dell'associazione del lavoro portuale di cui
all'articolo 17;

g) [esprime parere al capo del compartimento marittimo sugli
adeguamenti delle tariffe relative al servizio di rimorchio marittimo] (35);
n) esercita i compiti di proposta in materia di delimitazione delle zone
franche, sentite l'autorità marittima e le amministrazioni locali interessate;
n-bis) esercita ogni altra competenza che non sia attribuita dalla presente
legge agli altri organi dell'autorità portuale (38).

I punti 1) e 2), insieme a norme di semplificazione delle procedure per la nomina dei presidenti delle Autorità Portuali, costituzionalmente compatibili con l’attuale assetto, potrebbero essere implementati subito, con un semplice intervento di “manutenzione” alla Legge 84/94 in vigore, senza attendere i tempi di una più complessa legge di riforma, con immediati effetti benefici e risolutivi per la portualità del paese.
Questo ultimo ragionamento proposto illustra l’opinione che si legge tra le righe di tutta la controproposta di Savona e Salerno : L’INUTILITA’ della Riforma dei porti voluta da Renzi

Auspichiamo la nostra posizione venga ascoltata e ci rendiamo disponibili per un confronto aperto e costruttivo non appena possibile.

A questo punto risulta chiaro ed evidente l’invito al ritiro della proposta del Governo contenuto in queste due ultime righe che elegantemente “affondano” la riforma definitivamente.



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