Come il cacio sui maccheroni è arrivata la nota della Associazione Spedizionieri Portuali di Trieste che oggi TRASPORTOEUROPA pubblica
Venerdì 23 Ottobre 2015
La sentenza 20028/2015 della Sezione Tributaria Civile della
Cassazione legittima il ricorso presentato dai concessionari di terminal
portuali contro l'applicazione dell'Ici, poi diventata IMU, alle infrastrutture
situate nelle aree portuali.
La nota diffusa
dall'Associazione degli Spedizionieri Portuali di Trieste e dalla Astra FVG
spiega che la Cassazione ha stabilito che i beni demaniali portuali rientrano
nella categoria E1 - ossia quella delle Stazioni per servizi di trasporto,
terrestri, marittimi ed aerei – che è esonerata dal pagamento dell'imposta
comunale. La vertenza è sorta dopo il ricorso presentato dai terminalisti
contro la richiesta di pagamento avanzata dai Comuni e dall'Agenzia del
Territorio. La Cassazione conferma quindi due sentenze analoghe emesse in primo
e secondo grado dalla Commissione Tributaria Provinciale di Trieste e della
Commissione Tributaria
Regionale del Friuli Venezia Giulia, contro cui aveva presentato
ricorso l'Agenzia del Territorio.
"Nel caso specifico, il contenzioso traeva origine
dalla richiesta di accatastare in E/1 alcuni magazzini portuali detenuti in
concessione da operatori terminalisti del porto di Trieste", spiega il
comunicato. "A fronte del diniego opposto dall'Agenzia del Territorio, i
due operatori interessati – assistiti dagli avvocati Massimo Campailla e
Alberto Pasino dello Studio Zunarelli – hanno aperto il contenzioso avanti alla
Commissione Tributaria Provinciale di Trieste". La CTP, con sentenza del
gennaio 2012, ha affermato che i magazzini portuali, essendo deputati ex lege
"allo svolgimento delle funzioni marittime e portuali" devono
necessariamente essere accatastati in E/1.
L'Agenzia del Territorio ha proposto impugnazione avanti
alla Commissione Tributaria Regionale di Trieste, la quale con sentenza del
luglio 2014 ha respinto l'appello. Anche a parere dei giudici di secondo grado
i magazzini portuali sono "prettamente funzionali alla gestione
dell'infrastruttura del trasporto" e quindi vanno correttamente
classificati nella categoria catastale E/1. Tale principio si è definitivamente
consolidato a seguito della sentenza depositata in data 7 ottobre 2015, con la
quale la Corte di Cassazione ha respinto l'ulteriore ricorso promosso
dall'Agenzia del Territorio, condannandola, altresì, alla rifusione delle spese
di lite in favore dei resistenti.
"Le conseguenze pratiche del definitivo consolidamento
del principio giuridico secondo cui i magazzini portuali devono essere accatastati
in E/1 sono estremamente rilevanti, in quanto ne discende il non
assoggettamento ad ICI/IMU degli immobili classificabili in tale
categoria", conclude la nota.
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