AS 1698
Emendamento
Art.2
2.1727
Aggiungere, in
fine, i seguenti commi:
"272-bis. Il Commissario di Governo per il
Friuli-Venezia Giulia, previa intesa con il
Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia e con il Sindaco di Trieste, adotta, d’intesa con le istituzioni competenti, i provvedimenti necessari per spostare il regime giuridico internazionale di Punto Franco dal Porto vecchio di Trieste ad altre zone opportunamente individuate, funzionalmente e logisticamente legate alle attività portuali.
Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia e con il Sindaco di Trieste, adotta, d’intesa con le istituzioni competenti, i provvedimenti necessari per spostare il regime giuridico internazionale di Punto Franco dal Porto vecchio di Trieste ad altre zone opportunamente individuate, funzionalmente e logisticamente legate alle attività portuali.
272-ter. In conseguenza dei sopracitati
provvedimenti, le aree, le costruzioni e le altre opere appartenenti al demanio
marittimo compresi nel confine della circoscrizione portuale, escluse le
banchine, l’Adriaterminal e la fascia costiera del Porto Vecchio di Trieste ,
sono sdemanializzate ed assegnate al patrimonio disponibile del Comune di
Trieste per essere destinate alle finalità previste dagli strumenti
urbanistici. Il Comune di Trieste aliena, nel rispetto della legislazione
nazionale ed europea in materia, le aree e gli immobili sdemanializzati e i
relativi introiti sono trasferiti all'Autorità Portuale di Trieste per gli
interventi di infrastrutturazione del porto Nuovo e delle nuove aree destinate
al regime internazionale di Punto Franco. Sono fatti salvi i diritti e gli
obblighi derivanti dai contratti di concessione di durata superiore a quattro
anni in vigore, che sono convertiti, per la porzione di aree relative, in
diritto di uso in favore del concessionario per la durata residua della concessione.
Il presidente dell’Autorità portuale, d’intesa con il Presidente della regione
Friuli Venezia Giulia e con il Sindaco di Trieste, delimita le aree che restano
vincolate al demanio marittimo.
272-quater. L’uso delle aree demaniali del
Porto Vecchio di Trieste è disciplinato da apposito regolamento da emanarsi a
cura dell’Autorità Portuale di Trieste in esecuzione di quanto previsto
dall’art. 6, comma 1, lettera a), dall’art. 8, comma 3, lettera h) e dall’art.
13, comma 1, lettera a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84."
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