La Gazzetta Marittima di ieri riporta un resoconto dell'audizione del ministro Delrio alla commissione del Senato sulla riforma dei porti.
Delrio rassicura i lavoratori sui porti le Agenzie
non
stravolgono la 84/94
ROMA – Il ministro Delrio, sul tema del lavoro portuale ha
ribadito che “il governo non ha intenzione di uscire dalla filosofia della
legge 84/94”. Una rassicurazione al mondo delle banchine, dove le
preoccupazioni sono state espresse nei giorni scorsi con varie forme, anche di contestazione.
“Con le Agenzie per il lavoro – ha specificato il ministro – stiamo applicando
il comma 5 dell’articolo 17 che in un qualche modo prevedeva questo tipo di
organizzazione”.
Sono in corso le audizioni alle commissioni e Delrio si sta
spendendo per la sua proposta. La riforma della normativa italiana in materia
portuale realizzata con il decreto legislativo numero 169 del 4 agosto 2016 –
sostiene ancora Delrio – è pressoché completata e necessita solo di correttivi.
Che la riforma si limiterà quindi alla sola modifica della governance dei porti
nazionali, con l’assegnazione della gestione dei principali scali a 15 Autorità
di Sistema Portuale che hanno preso il posto delle precedenti 24 Autorità
Portuali, e non interverrà invece a modificare sostanzialmente altri aspetti
delle attività amministrative ed operative dei porti regolati dalla legge
numero 84 del 1994 di “Riordino della legislazione in materia portuale” è
confermato dall’intervento del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
presso la Commissione Lavori pubblici, comunicazioni del Senato per illustrare
gli atti del governo in tema di autorità portuali, di revisione del codice
della nautica da diporto e di regolamento per l’attuazione del sistema
telematico centrale della nautica da diporto.
Sottolineando che la riforma in materia portuale varata
dall’esecutivo costituisce un punto di forza delle riforme del governo e che «è
molto seguita e accettata dagli operatori portuali», il ministro ha specificato
che tuttavia c’è bisogno qualche correttivo ed è necessario affinare alcuni
strumenti. «Alcuni argomenti non erano stati appositamente affrontati nella
prima versione della riforma – ha spiegato Delrio – e sapevamo già che avremmo
dovuto metterci mano».
Il ministro ha elencato i contenuti ritenuti più
significativi della riforma e i correttivi proposti, a partire dalla
classificazione dei porti, dall’attribuzione al piano regolatore portuale del
compito di definire le funzioni di ciascun porto, dall’introduzione del
riferimento al piano dell’organico del porto («questo tema della materia del
lavoro – ha precisato – era uno degli elementi che abbiamo appositamente omesso
nella prima versione della riforma»), all’inserimento di disposizioni che – ha
specificato – sono più disposizioni di chiarimento in materia di
inconferibilità e incompatibilità per i membri nominati del Comitato di
gestione.
«Per quanto riguarda la classificazione – ha puntualizzato
Delrio – si è superato il regime attualmente in vigore che fa riferimento a
criteri e caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali dei porti per
la classificazione, perché abbiamo pensato che queste modalità di
classificazione siano troppo complesse e non rispondano appieno al mutato
quadro costituzionale che c’è tra Stato ed enti locali. La modifica che si
propone tiene conto del riparto di competenze, appunto, tra Stato e Regioni,
prevedendo una netta distinzione tra porti nazionali e porti regionali e
creando quindi una netta semplificazione».
«Per quanto concerne invece la revisione delle competenze di
governance, in linea con i principi dettati dalle norme deleganti – ha
proseguito il ministro – si è previsto in capo al presidente dell’Autorità di
Sistema Portuale – in un’ottica di porre particolare attenzione al lavoro
portuale – l’adozione del piano dell’organico del porto dei lavoratori delle
imprese previa delibera del Comitato di gestione, sentita la commissione
consultiva, sulla base dei piani dell’impresa, degli organici, del fabbisogno
lavorativo, che sono comunicati dalle imprese di cui agli articoli 16 e 18 e
dell’organico del soggetto di cui articolo 17.
Il piano è aggiornato ogni tre
anni, ha un valore di documento strategico di ricognizione e analisi dei
fabbisogni lavorativi e non produce vincoli per le imprese di cui agli articoli
16 e 18, salvo le proposte di investimento effettuate dell’impresa che intende
ottenere una concessione portuale con precisi impegni sui volumi di traffico e
sui livello di assunzioni. Quindi il presidente dell’Autorità di Sistema
Portuale, sentito il Ministero, può adottare questi piani operativi di
intervento per il lavoro portuale che sono finalizzati alla formazione
professionale, alla qualificazione dei lavoratori, alla riqualificazione e la
riconversione del personale interessato. È in sostanza uno strumento che credo
possa aiutare a dare più flessibilità e anche più sicurezza e più garanzie ai
lavoratori del sistema portuale».
«Un ulteriore aspetto innovativo – ha aggiunto ancora Delrio
– è sui membri dei Comitati di gestione: è stata prevista infatti
l’applicazione del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Norme in materia
di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico” e questa norma
è applicata ai membri del Comitato di gestione».
«Invece, sul tema degli strumenti di pianificazione, è stata
prevista all’articolo 15 la “variante localizzata”, che è uno strumento che può
essere adottato in fase transitoria, per un tempo limitato, al fine di rendere
possibile la programmazione e la
progettazione di interventi infrastrutturali che si rendessero necessari e
indifferibili nelle more dell’approvazione dei piani regolatori di sistema
portuali vigenti e non veicolabili come gli adeguamenti tecnico funzionali».
Sempre in tema di lavoro portuale, rispondendo alle
osservazioni di componenti della Commissione senatoriale, Delrio ha confermato
che l’intento del decreto legislativo del 2016 e dei correttivi proposti non è
quello di stravolgere la legge 84 del 1994, «credo che – ha chiarito – stiamo
applicando anzi il comma 5 dell’articolo 17 che in un qualche modo prevedeva
questo tipo di organizzazione». Il ministro si riferisce all’articolo che
disciplina la fornitura del lavoro portuale temporaneo e al comma che introduce
la possibilità che tali prestazioni vengano «erogate da agenzie promosse dalle
Autorità Portuali o, laddove non istituite, dalle Autorità Marittime e soggette
al controllo delle stesse e la cui gestione è affidata ad un organo direttivo
composto da rappresentanti delle imprese di cui agli art. 16, 18 e 21, comma 1,
lettera a)».
In tale ambito alla fine dello scorso anno il governo, con il
decreto legge numero 243 del 29 dicembre 2016 relativo ad “Interventi urgenti
per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a
situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno”, ha introdotto all’articolo
4 la possibilità di istituire, “in via eccezionale e temporanea, per un periodo
massimo non superiore a trentasei mesi”, Agenzie per la somministrazione del
lavoro in porto e per la riqualificazione professionale (transhipment) con lo
scopo di occupare lavoratori portuali in esubero delle imprese terminaliste nei
porti “nei quali almeno l’80% della movimentazione di merci containerizzate
avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment e
persistano da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle
attività terminalistiche”.
«Poi è vero – ha affermato Delrio nel suo intervento – che
nella dinamica di costruzione delle Agenzie e così via possono di volta in
volta presentarsi dei casi che rischiano di diventare poi una specie di regola
generale. Ma il fatto di voler regolamentare in questa maniera con il piano la
questione del lavoro portuale è proprio il tentativo di evitare di uscire dalla
filosofia dell’84/94».
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