Di alcune reazioni alla lettera della presidente della Regione FVG abbiamo già detto, di alcuni passaggi della lettera simili alle affermazioni del movimento indipendentista abbiamo già commentato. Quando si passa alla parte tecnica e quindi in questo caso propriamente giuridica le difficoltà aumentano e facciamo un po' di fatica a seguire e ricostruire le argomentazioni e i ragionamenti. Anche perchè questo è il terreno degli avvocati che il Manzoni aveva già ben descritto nel suo famoso libro come gli "azzeccagarbugli." ( senza offesa per gli avvocati, prendetevela con il Manzoni )
A proposito della iniziativa della presidente Serracchiani abbiamo raccolto due pareri discordanti. Quale occasione migliore che pubblicare tutti e due di seguito per farci un'idea del problema.
Non ho avuto tempo per
scrivere prima di oggi ma a mio parere la questione della NO TAX AREA è stata impostata male dalla Serracchiani.
Sarebbe stato sufficiente chiedere l'applicazione della Norma Comunitaria per
l'IVA, relativamente alle Zone Franche, come già suggerito dalla Commissione Europea a seguito
di una interrogazione al Parlamento Europeo che non mi ricordo fatta da chi, ma
era nel 2012. Eccovi di seguito la interrogazione e la risposta.
Interrogazioni
parlamentari
22 giugno 2012
E-006217/2012
Interrogazione con richiesta
di risposta scritta alla Commissione
Articolo 117 del
regolamento
Mara Bizzotto (EFD) ( Gruppo Lega Nord )
Oggetto: Porto Franco di
Trieste
Il Porto Libero di Trieste
è stato istituito il 18 marzo 1719 dall'Imperatore Carlo VI d'Asburgo come
porto extraterritoriale per lo sviluppo economico di tutte le Nazioni del
centro Europa. Alla fine della seconda guerra mondiale, con la sottoscrizione
del Trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947 nell'allegato VIII e, in
seguito, con il Memorandum di Londra del 1954, è stato riconosciuto e
disciplinato il regime del Porto Libero di Trieste, attribuendogli lo status di
Porto Franco internazionale, ovvero di zona extraterritoriale ed extradoganale.
I principi sanciti dal
Trattato di pace del 1947 e dal Memorandum di Londra del 1954 vennero poi
accolti nell'ordinamento giuridico italiano con i decreti del Commissario
Generale del Governo n. 29 del 19 gennaio 1955 e n. 53 del 23 dicembre 1959.
1. A tale proposito può la
Commissione confermare, come già affermato dal Presidente dell'autorità
portuale di Trieste, l'insussistenza di conflittualità normativa tra il
trattato CE e le materie regolate dal Trattato di pace del 1947 in virtù
dell'articolo 351 del TFEU?
2. Conferma la Commissione
l'operatività dello speciale regime delle Zone franche del Porto di Trieste,
nelle cui aree si devono poter compiere, in piena libertà, senza alcuna
discriminazione o percezione di dazi doganali o gravami se non quelli applicati
quale corrispettivo di servizi prestati, tutte le operazioni inerenti lo
sbarco, l'imbarco di materiali e merci, il loro deposito, la contrattazione, e
la trasformazione, anche a carattere industriale?
7 agosto 2012
E-006217/2012
Risposta di Algirdas
Šemeta a nome della Commissione
1. L'allegato VIII del
trattato di pace con l'Italia, del 10 febbraio 1947, al suo articolo 1
stabilisce che il porto di Trieste è un porto extra doganale. L'articolo 5,
comma 2, dell'allegato VIII dispone che, in relazione all’importazione o
esportazione o transito nel Porto Libero, le autorità del TLT non possono
pretendere su tali merci dazi o pagamenti altri che quelli derivanti dai servizi
resi. Nell'ambito del diritto unionale tale posizione è garantita dal
funzionamento del porto quale zona franca a norma delle disposizioni di legge
dell'UE di cui in appresso.
2. La zona franca di
Trieste è una zona franca sottoposta a controllo di tipo I. Ai sensi
dell'articolo 166 del codice doganale comunitario è parte del territorio
doganale della Comunità in cui le merci extraunionali non sono assoggettate a
dazi doganali.
Tutte le operazioni che
possono essere effettuate nella zona franca di Trieste devono essere conformi
alle disposizioni doganali.
A norma degli articoli 156
e 160 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006(1), gli
Stati membri, tramite la loro relativa legislazione nazionale e sotto la loro
responsabilità per quanto riguarda la corretta applicazione, possono esentare
dall'IVA le cessioni di beni destinati a essere collocati in una zona franca e
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nella stessa.
(1)
Direttiva
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune
d'imposta sul valore aggiunto, GU L 347 dell'11.12.2006.
Io credo, con un giudizio
opposto a quello che avete riportato che questa situazione deriva dal fatto che
il nostro Stato ha indicato il porto franco di Trieste come "zona franca
di tipo I" alla UE, invece di indicare "porto franco
internazionale" come avrebbe dovuto fare.
Io direi di lasciar cadere
la cosa, visto che non porta acqua al nostro mulino, piuttosto lo lascia
asciutto. In fin dei conti il nostro
"problema" non è la UE, ma l'Agenzia delle Dogane italiana. Il lavoro
va fatto sul Ministero dell'Economia, come ha giustamente fatto la governatrice
Serracchiani.
Se un risultato possiamo ottenerlo all'interno dello Stato,
quella è la strada da seguire, poi l'Agenzia delle Dogane si accomoderà in
conseguenza.
Ovviamente un risultato
potremmo averlo anche per intervento di un Paese straniero che abbia interesse
a reclamare qualcosa sull'utilizzo del porto franco internazionale, tipo
Austria, Germania, Russia.
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